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È contratto d’opera e non d’appalto quello stipulato con un’impresa individuale che si avvale della collaborazione dei propri familiari


Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 19014/10
di Chiara Zaccagnini

Il contratto stipulato con un’impresa individuale che si avvale dei propri familiari o di un numero ridotto di collaboratori è un contratto d’opera e non un contratto d’appalto.

Questo è quanto ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza in commento, con la quale ha rigettato il ricorso presentato da un cittadino avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale per il pagamento di una fornitura al falegname che aveva effettuato alcuni lavori.

Nel caso di specie, il titolale di un’impresa individuale, coadiuvato da un numero ridotto di collaboratori, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una fornitura a favore dei committenti. Questi avevano proposto opposizione contestando sia la natura del rapporto, che ritenevano configurabile quale appalto, sia la mancata ultimazione delle opere e la presenza di vizi tempestivamente denunciati.

Il titolare della falegnameria aveva contestato che i committenti avevano accettato il lavoro svolto, firmando una liberatoria, senza provvedere al saldo.

Il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei vizi lamentati, aveva revocato il decreto ingiuntivo e aveva condannato il prestatore a versare una somma a titolo di risarcimento danni.

Tale sentenza era stata impugnata di fronte alla Corte d’Appello che aveva disposto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dei creditori all’esatta restituzione della somma percepita.

Avverso tale sentenza, i committenti hanno promosso ricorso per Cassazione, contestando l’erronea qualificazione del rapporto quale contratto d’opera, ritenendo corretta la sua configurazione quale contratto d’appalto.

La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva fondato la distinzione tra contratto d’opera e contratto d’appalto, facendo riferimento all’organizzazione dell’impresa, precisando che nel contratto d’opera è prevalente il lavoro dell’obbligato, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore.

Pertanto, nel caso di specie, il giudice ha ritenuto configurarsi un contratto d’opera, trattandosi, di “un’impresa individuale, artigiana, consistente in una falegnameria con un anziano titolare e due soli operai, che fabbricavano infissi di legno su ordinazione e provvedeva alla loro messa in opera”.

I committenti avevano lamentato che per la realizzazione dell’opera era stata corrisposta l’Iva al 4%, come avviene in caso di contratto d’appalto, anziché versare un’imposta pari al 10%, prevista per i contratti d’opera.

La Corte ha chiarito che si tratta di un “mero aspetto fiscale che come tale non può incidere sulla natura del negozio giuridico, non può di per sé solo qualificare il contratto de quo come appalto o come contratto d’opera”.

La Cassazione ha precisato inoltre che, in sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali e astratti, per stabilire la natura del contratto, mentre costituisce un accertamento di fatto la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice a includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale.

La Corte di Cassazione ha così rigettato il ricorso, affermando che il contratto stipulato con un’impresa individuale che si avvale dei propri familiari o di un numero ridotto di collaboratori è un contratto d’opera e non un contratto d’appalto.

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