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Atti di gara: consentito l’accesso solo se non sussistono esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale


Tar Piemonte, Sentenza n. 3144/10
di Giulia Rizza

Non è consentito l’accesso alla documentazione presentata dalla ditta aggiudicataria, se questa dichiara che sussistono esigenze di preservazione del segreto tecnico o commerciale ed il richiedente non dimostra la concreta necessità di utilizzare tale materiale per la propria difesa in giudizio.

Questo è quanto ha ribadito il Tar del Piemonte con la sentenza in commento (vedi anche newsletter Tar Lombardia, Sent. 199/10), con la quale ha respinto il ricorso presentato da una ditta concorrente, avverso il diniego dell’Amministrazione alla richiesta di accesso agli atti dell’impresa vincitrice della gara.

Il Tar ha ricordato come l’art. 13 D.Lgs. n. 163/06,  pur richiamandosi alla disciplina generale ex artt. 22 ss. della Legge n. 241/90, preveda una serie di limitazioni oggettive e temporali all’accesso. Tale disposizione, al comma 5 individua ipotesi specifiche di esclusione, tra cui rientra il caso in cui le informazioni prodotte dall’offerente costituiscano segreti commerciali.

Tuttavia, il comma successivo stabilisce che il diritto di accesso è comunque garantito “al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.”

Pur ricalcando i principi della normativa generale, il Codice dei contratti delinea in maniera specifica e puntuale l’ambito di applicazione del diritto all’accesso agli atti di gara.

Tale disciplina, destinata a regolare i molteplici aspetti relativi alla conoscibilità di atti e documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevale su quanto stabilito dalla Legge n. 241/90, in quanto norma speciale.

I giudici hanno infatti chiarito che nei procedimenti ad evidenza pubblica, il diritto di accesso spetta solo a soggetti titolari di una situazione giuridica rilevante.

L’interesse ravvisato deve essere diretto, concreto, attuale e la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse.

Ne consegue che possa richiedere l’accesso agli atti di gara soltanto il concorrente che abbia partecipato alla selezione e solo per esigenze di difesa in giudizio.

La norma speciale (art. 13, D.Lgs. n. 163/06)  impone un accurato controllo in ordine all’effettiva utilità della documentazione, sia per quanto riguarda il proprietario delle informazioni di cui si chiede copia, sia dal punto di vista del richiedente.

L’art. 13, comma 5 amplia i limiti oggettivi del segreto, stabilendo l’esclusione dell’accesso ai documenti di gara nel caso in cui il concorrente abbia motivatamente dichiarato che le informazioni fornite costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Tuttavia, l’esclusione dell’accesso non è assoluta.

Il comma 6 infatti, in relazione alle ipotesi di cui sopra, consente l’accesso al concorrente che dimostri di aver concreta necessità di tali informazioni per la difesa in giudizio.

La previsione risulta essere molto più restrittiva di quanto previsto dalla Legge n. 241/90, che consente l’accesso per la tutela della posizione giuridica del richiedente, non limitandosi alla sola dimensione processuale.

Nel caso in esame, il Tar ha respinto il ricorso, in quanto l’interessato non ha dimostrato di avere una reale esigenza di conoscibilità degli atti ai fini della propria difesa in giudizio.

Anche il Tar Lombardia, Sez. Brescia, con sentenza n. 3560/10, aveva ribadito tale principio.

Nel caso di specie, il Tribunale amministrativo aveva accolto il ricorso di un azienda, arrivata seconda in graduatoria, che ha dimostrato come le informazioni richieste fossero indispensabili al fine dell’esercizio del diritto di difesa.

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