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Appalti: nulla l’aggiudicazione se l’impresa vincitrice indica nell’offerta tecnica i prezzi unitari e il costo complessivo dell’opera


Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 5109/10
di Alessio Tavanti

E’ nullo il procedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto, se l’impresa vincitrice allega all’offerta tecnica un computo metrico estimativo con l’elenco dei costi sostenuti e quello complessivo dell’opera.

E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, con la quale ha respinto  l’appello presentato dall’aggiudicatario di un appalto concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi ad un Centro Servizi.

Nel caso di specie, una impresa seconda classificata in una procedura di gara aveva impugnato l’aggiudicazione definitiva sostenendo che il TAR in primo grado aveva accolto il ricorso in quanto la ditta vincitrice aveva allegato all’offerta tecnica un computo metrico estimativo, contenente l’indicazione dei prezzi unitari per ogni singola voce ed il costo complessivo dell’opera in evidente violazione del principio di segretezza dell’offerta economica.

L’aggiudicatario della gara ha presentato appello al Consiglio di stato, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.

In particolare, la società ha sostenuto che la produzione del computo metrico estimativo, rientrante tra la documentazione tecnica, producibile di cui all’art. 25 del Dpr. n. 554/99, richiamato dalla lex specialis, non avesse comportato la violazione del principio della segretezza dell’offerta economica.

Tali indicazioni non riguardavano la percentuale di ribasso, correttamente espressa solo nell’offerta economica, ma costituivano solo uno dei parametri per la formulazione dell’offerta economica, per cui la conoscenza di tali valori economici non era idonea a determinare la conoscibilità dell’offerta economica complessiva.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il disciplinare di gara prevedeva espressamente, a pena di esclusione, che i plichi contenenti l’offerta e la documentazione dovessero includere al loro interno, distintamente, le buste relative all’offerta tecnica e all’offerta economica, evidenziando la necessaria separazione della valutazione di tali elementi, nel rispetto del principio di segretezza dell’offerta economica.

Inoltre, lo stesso capitolato prevedeva l’offerta tecnica dovesse contenere le proposte relative ai diversi elementi tecnici.

Tale richiamo alla “documentazione tecnica progettuale”, secondo il Giudice amministrativo, esclude che essa potesse contenere riferimenti o elementi di carattere economico, anche solo potenzialmente idonei a rendere conoscibile o apprezzabile, in tutto o in parte, l’offerta economica.

Secondo il Consiglio di Stato, nel caso di specie “l’indicazione – nell’offerta tecnica- dei prezzi già scontati costituisce effettivamente una violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, necessaria a garantire la trasparenza della procedura di gara e la massima obiettività nell’assegnazione dei punteggi, oltre che la par condicio dei concorrenti”.

Per tali motivi i giudici hanno respinto il ricorso presentato dalla ditta aggiudicataria e hanno annullato l’atto di aggiudicazione definitiva dell’appalto.

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