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Impianti comunali di videosorveglianza: forniti alcuni chiarimenti dal Ministero dell’Interno


Circolare Ministeriale n. 195960 del 6 agosto 2010
di Andrea Marmugi

Il Ministero dell’Interno con la Circolare n. 195960 del 6 agosto 2010 ha chiarito che non serve l’informativa per gli impianti comunali di videosorveglianza utilizzati anche per il controllo della sicurezza urbana e dell’ordine pubblico.

La nota riprende quanto stabilito dal Garante nel provvedimento generale emanato l’8 aprile 2010, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, con il quale sono state dettate le nuove regole in materia di videosorveglianza.

Il Legislatore ha ammesso la partecipazione diretta dei Comuni a questioni che erano di esclusiva competenza di polizia e carabinieri.

Conseguentemente, la Legge n. 38/09 di conversione del Dl. n. 11/09 ha modificato sensibilmente il panorama normativo in materia di vieosorveglianza prevedendo, in particolare, che le immagini raccolte dagli impianti comunali possano essere utilizzate anche per la tutela della sicurezza urbana e consevate fino ai sette giorni.

L’utilizzo limitato delle tecnologie di videosorveglianza locale è infatti sempre stato collegato alle finalità tradizionali dei Comuni, ovvero il controllo del traffico e la tutela delle proprietà comunali.

L’attività di polizia urbana in senso stretto infatti è di  recente istituzione e deriva dal pacchetto sicurezza che ha riformulato l’art. 54 del Tuel.

Le novità previste dalla Circolare in commento consistono sostanzialmente nella possibilità di utilizzare e raccolgiere immagini non solo a bassa risoluzione, le quali non consentivano, in alcuni casi, il riconoscimento del possibile trasgressore, nonché nella loro conservazione fino ad una settimana.

Nel caso in cui l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici  o aperti al pubblico abbia finalità oltre che di sicurezza urbana anche di sicurezza e ordine pubblico, l’impiego di tali strumenti sarà disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 53 del Dlgs. n. 196/03 (Codice privacy), permettendo di fatto di superare qualsiasi limitazione disposta dall’art. n. 13 del Dlgs. n. 196/03 circa l’obbligo delle informative .

In tal senso nella nota conclusica della Circolare, il Ministero dell’Interno ha affermato che: “l’utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare (..) l’affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell’informativa”.

In ogni caso, lo stesso Garante ha sottolineato, la propria preferenza ad includere e quindi mostrare anche in casi di non obbligatorietà l’informativa, sottolineandone la forza deterrente e soprattutto il suo valore per il rispetto dei diritti di privacy dell’individuo.

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