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Blocco del traffico: non è necessaria l’apposizione della segnaletica nelle singole strade


Corte di Cassazione, Sez. II civile, Sent. n. 13730/10
di Chiara Zaccagnini

L’ordinanza sindacale che istituisce il blocco del traffico nelle zone del centro storico, è adeguatamente pubblicizzata, anche se è mancata l’apposizione della relativa segnaletica in ogni singola strada posta all’interno del perimetro di divieto. È infatti sufficiente che sia stata affissa all’albo pretorio e diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa,

Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un Comune, avverso la decisione del Giudice di pace, che aveva ritenuto il divieto di circolazione non pubblicizzato correttamente.

Nel caso di specie, un cittadino aveva proposto ricorso avverso il verbale con cui la Polizia municipale aveva contestato la violazione del divieto di circolazione nel centro storico imposto dall’ordinanza sindacale.

Il Giudice di pace aveva accolto il ricorso, annullando il verbale degli agenti e dichiarando che tale divieto non era stato pubblicizzato correttamente, in quanto era stata apposta la relativa segnaletica solo ai punti di accesso alle zone interessate, non rendendo ben visibile tale obbligo a coloro che, come l’opponente, si trovavano all’interno della zona interessata dal blocco del traffico, in quanto residenti.

Avverso tale decisione il Comune ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, evidenziando che l’ordinanza sindacale, con cui era stata disposta la chiusura del traffico nel centro storico (domenica ecologica), era stata affissa all’albo comunale nei giorni precedenti l’operatività del divieto e diffusa mediante l’utilizzo i mezzi di comunicazione di massa.

Inoltre, l’Ente aveva precisato che le vie di accesso al centro storico erano state bloccate con l’utilizzo di transenne con il relativo cartello e presidiate dagli agenti di polizia municipale.

La Corte di Cassazione, ha più volte chiarito che i provvedimenti inerenti il divieto di circolazione in determinati giorni devono essere preceduti da forme di pubblicazione caratterizzanti gli atti amministrativi e devono essere seguiti da un’adeguata informazione, svolta mediante mezzi di comunicazione, senza necessariamente apporre la relativa segnaletica stradale, adottabile solo per i divieti riguardanti una singola strada.

Con riferimento al nuovo codice della strada, la Corte ha riconosciuto in capo alla P.A. l’obbligo di adottare le forme di pubblicità e informazione idonee e di apporre la relativa segnaletica stradale su tutte le strade di accesso alla zona nella quale la circolazione era preclusa.

La Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso del Comune, ritenendo che, contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di pace, l’ordinanza sindacale, istitutiva della chiusura al traffico del centro storico della città in occasione della domenica ecologica, era stata correttamente pubblicizzata, in quanto affissa all’albo comunale e diffusa al pubblico nei giorni precedenti attraverso i mezzi di comunicazione di massa e dall’apposizione di idonea segnaletica sulle strade di accesso alla zona interdetta.

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