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Autovelox: nulla la multa se la data è sbagliata


Corte di Cassazione, Sez. II civile, Sent. n. 13887/10
di Chiara Zaccagnini

Sono nulle le sanzioni per eccesso di velocità emesse da un apparecchio di rilevazione della velocità impostato con data errata.

Questo è il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un cittadino avverso la sentenza del Giudice di pace, con cui era stata dichiarata legittima la sanzione emessa a seguito dell’accertato superamento dei limiti di velocità, attraverso l’utilizzo di un apparecchio di rilevazione, che aveva stampato uno scontrino con data sbagliata.

Nel caso di specie, il cittadino aveva presentato ricorso dinanzi al Giudice di pace avverso la regolarità dell’apparecchio, con il quale era stata emessa la sanzione amministrativa, per il superamento dei limiti di velocità consentiti nel tratto di strada percorso.

Il Giudice di pace aveva rigettato il ricorso presentato, affermando che la contestazione immediata da parte dei vigili era sufficiente a superare le incongruità attestate dal relativo supporto cartaceo.

L’interessato ha, successivamente, presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 142 (“Limiti di velocità”) del Dlgs. n. 285/92 e dell’art. 345 (“Apparecchiature e mezzi di accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità”) del Dpr. n. 495/92, in quanto l’infrazione contestata era stata rilevata da un’apparecchiatura che aveva emesso uno scontrino con data sbagliata.

In particolare, il ricorrente ha contestato non tanto l’indicazione errata della data sul supporto cartaceo, ma il malfunzionamento dello strumento utilizzato per rilevare la velocità del veicolo del ricorrente. Tale malfunzionamento infatti poteva interessare sia la data riportata sullo scontrino che il funzionamento complessivo dell’apparecchio.

La Corte di Cassazione ha affermato che la presenza dell’agente non è sufficiente a rendere tale sanzione legittima, in quanto la sola percezione visiva dell’agente, con riferimento all’accertamento del superamento del limite di velocità, non può essere ritenuta adeguata (vedi Newsletter Self, dicembre – Corte di Cassazione, Sez. II civile, Sent. n. 22891/09).

La Corte ha accolto pertanto, il ricorso ritenendo che un malfunzionamento dell’apparecchiatura rilevatrice della velocità, nell’apposizione della data sul supporto cartaceo, potrebbe indicare un generale difetto dello strumento utilizzato, dubbio che non può essere superato dalla percezione visiva dell’agente della velocità tenuta dal veicolo.

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