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Personale: le disposizioni della Manovra correttiva 2010


Dl n. 78 del 31 maggio 2010
di Federica Caponi
e Chiara Zaccagnini

È stato pubblicato il Dl. n. 78/10 recante “Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

Il Decreto, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla G.U. n. 125 del 31 maggio 2010, prevede forti tagli alla spesa pubblica e impone una riduzione dei costi della politica.

Compensi amministratori

Art. 5 – Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici

La norma in commento, al comma 5, ha previsto inoltre che per l’esecuzione di qualsiasi incarico conferito dagli enti locali (all. Istat, ex art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09) ai titolari di cariche elettive, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, mentre eventuali gettoni di presenza non potranno superare l’importo di 30 euro a seduta.

Art. 6 – Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Il comma 2 ha stabilito che a decorrere dal 31 maggio 2010 la partecipazione a organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità degli organi degli stessi, è onorifica.

Tale partecipazione consentirà soltanto di ottenere il rimborso delle spese sostenute, nel caso in cui siano già previsti gettoni di presenza, questi non potranno superare l’importo di euro 30 a seduta giornaliera.

Gli atti adottati in violazione di tali disposizioni determineranno responsabilità erariale e saranno nulli.

Gli enti privati che non si adegueranno a tali disposizioni non potranno ricevere contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, fatto salvo l’eventuale devoluzione del 5 per mille.

Quanto previsto dal presente comma non si applica agli enti previsti dal Dlgs. n. 300/99 e dal Dlgs. n. 165/01, alle università, alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della Finanziaria (Legge Finanziaria 2010? La norma non lo specifica ma la Tabella C della Legge n. 191/09 non contiene alcun elenco di Enti) e agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.

Tale disposizione non si applica neppure ai membri degli organi di amministrazione degli enti locali, per i quali il Legislatore ha previsto una norma ad hoc, l’art. 6, comma 3, così come non si applica ai membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli stessi enti locali, che hanno apposita disciplina nell’art. 6, comma 6 del Decreto.

Indennità e gettoni di presenza

Il comma 3 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni e le retribuzioni erogati dagli enti locali (all. Istat, ex art. 1, comma 3, Legge n. 196/09), ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, dovranno essere automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Tale riduzione si aggiunge a quelle disposte dal Legislatore della Finanziaria 2006 e del Dl. n. 112/08. L’art. 1, comma 58, della Legge Finanziaria 2006 (Legge n. 266/05), aveva previsto la riduzione del 10% degli importi in godimento al 30 settembre 2005, delle indennità spettanti ai componenti di organi collegiali.

L’art. 1 della Legge n. 266/05 aveva previsto che la riduzione del 10% delle somme riguardanti le indennità spettanti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali fosse efficace per tre anni dall’entrata in vigore della citata Legge (31 dicembre 2005 – 31 dicembre 2008).

L’art. 61, comma 10, del Dl. n. 112/08 aveva stabilito che dal 1° gennaio 2009, le indennità di funzione, previste dall’art. 82 del Tuel, fossero ridotte del 30%, rispetto all’ammontare risultante al 30 giugno 2008, per gli Enti che nell’anno precedente non avevano rispettato il Patto di stabilità.

Infine, il comma 10, dell’art. 6, in commento, ha disposto la sospensione della possibilità di incremento prevista dall’art. 82, comma 10, del Tuel, fino al 2011.

Fino al 31 dicembre 2013, inoltre, gli emolumenti corrisposti dalle P.A. non potranno superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Incarichi di studio e consulenza

Il comma 7 stabilisce che le P.A., tra cui gli enti locali, dal 2011, e per ogni anno successivo, non potranno affidare incarichi a professionisti esterni di studio e consulenza per importi superiori al 20% delle spese sostenute nel 2009.

Tale limite è stato previsto dal Legislatore “al fine di valorizzare le professionalità interne alle Amministrazioni”.

Sono assoggettati a tale limite soltanto gli incarichi di studio e consulenza ex art. 7, commi 6 e ss del Dlgs. n. 165/01 e non eventuali prestazioni di servizio, così come non riguarda incarichi di ricerca affidati a soggetti esterni.

Tale limite vale anche per gli incarichi di studio e consulenza conferiti a pubblici dipendenti, ex art. 53 del Dlgs. n. 165/01.

Sono esclusi da tale vincolo di spesa le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati.

L’affidamento di incarichi in violazione di tale disposizione costituirà illecito disciplinare e determinerà responsabilità erariale.

Il comma 20 stabilisce che tali disposizioni non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli Enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Gli Enti Locali, non essendo richiamati espressamente da tale disposizione, sono vincolati al rispetto di tali norme.

Il comma 21, che impone alle P.A. di versare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa imposte dalla norma in commento nel bilancio dello Stato, non si applica, tra gli altri, agli enti locali.

Spese di formazione e per missioni

Inoltre, il comma 8 dell’art. 6 in commento ha previsto che, a decorrere dal 2011, le spese sostenute dagli enti locali per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza dovranno essere ridotte dell’80% rispetto a quelle sostenute nel 2009.

Il comma 9 del Decreto ha previsto che a partire dal 2011 gli enti locali non potranno più effettuare spese per sponsorizzazioni.

Il comma 12 ha stabilito che, sempre dal 1° gennaio 2011, le Amministrazioni dovranno ridurre del 50% le spese sostenute per missioni, ad esclusione di quelle internazionali di pace, dei vigili del fuoco, delle forze di polizia, del personale di magistratura e per quelle indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali o comunitari, rispetto a quelle sostenute nel 2009.

Tale riduzione non si applicherà alle attività ispettive.

Gli atti posti in essere in violazione di tali disposizioni costituiranno illecito disciplinare e determineranno responsabilità erariale.

Tale limite di spesa potrà essere derogato in casi eccezionali, previa adozione da parte dell’organo di vertice dell’Amministrazione di un provvedimento che motivi tale scelta.

Tale atto dovrà essere trasmesso preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente.

La norma ha previsto inoltre, al comma 13, che gli enti locali dovranno ridurre nel 2011 del 50% la spesa annua sostenuta per attività di formazione rispetto a quella sostenuta nel 2009.

Gli atti posti in essere in violazione di tali disposizioni costituiranno illecito disciplinare e determineranno responsabilità erariale.

Spese auto di servizio

Infine, secondo quanto disposto dal comma 14, le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti locali, dovranno ridurre nel 2011 del 20% le spese sostenute per il noleggio e la gestione di auto di servizio, rispetto alla spesa sostenuta nel 2009.

Tale limite potrà essere derogato, con riferimento al solo 2011, nel caso in cui siano in essere contratti pluriennali.

Saranno esclusi da tale riduzione le spese relative alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (quindi anche dei vigili urbani).

Art. 9 – Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Retribuzioni e rinnovi contrattuali

Il comma 1 stabilisce che per il 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle P.A., tra cui gli enti locali, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio, non potrà superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nel 2010, fatta salva l’indennità di vacanza contrattuale.

Il comma 2 prevede che, per tutti i dipendenti compresi i dirigenti e per gli stessi anni 2011-2013, le retribuzioni superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotte del 5% per la parte eccedente tale importo e fino a 150.000 euro.

Quelle superiori a 150.000 euro dovranno essere decurtate del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.

A seguito di tale riduzione il trattamento economico complessivo non potrà comunque essere inferiore 90.000 euro lordi annui.

Tali decurtazioni non produrranno effetti ai fini previdenziali.

Inoltre, per i dirigenti “a contratto” anche degli enti locali, il Legislatore ha previsto che dal 31 maggio 2010 e fino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi non potranno essere superiori a quelli erogati al precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista in precedenza.

Il comma 3 stabilisce che, sempre per tali dirigenti, dal 31 maggio 2010 non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi.

Il comma 4 prevede che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle P.A. per il biennio 2008-2009 non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%.

Tale disposizione “si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto”, pertanto, anche al contratto del 31 luglio 2009 del Comparto Enti Locali.

Le clausole contrattuali difformi “sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto – quella di giugno 2010 – e i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati”.

L’unico Comparto contrattuale escluso è quello sicurezza-difesa e dei Vigili del fuoco.

I commi 5-12 si applicano agli Enti di ricerca, alle P.A. centrali e agli Enti pubblici non economici (ex art. 1, comma 523, Legge n. 296/06).

Il comma 15 si applica al Comparto scuola.

Il comma 16 al Comparto Sanità.

Il comma 17 stabilisce che “non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012” per il personale delle P.A., tra cui gli enti locali, fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 2010, secondo le modalità previste dalla Finanziaria 2009 (dal mese di aprile, ex art. 2, comma 35, Legge n. 203/08).

Tale norma stabilisce di fatto il blocco non solo degli aumenti contrattuali, ma soprattutto della contrattazione del 2010-2012, imponendo di fatto uno stop anche alla Riforma Brunetta, che per la parte relativa all’utilizzo della produttività per la valorizzazione del merito (cioè forse la parte più importante della Riforma) non può essere attuata senza l’aggiornamento dei contratti, ai quali spetta in via esclusiva la disciplina dei trattamenti economici dei dipendenti.

I commi 18-28 e 30-37 non si applicano agli enti locali.

Il comma 29 impone alle società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dalle P.A., inserite nell’indice Istat, tra cui quindi gli Enti Locali, “di adeguare le loro politiche assunzionali” ai nuovi vincoli imposti agli Enti da tale disposizione.

Art. 12 – Interventi in materia previdenziale

Il comma 1 ha stabilito che dal 2011 cambieranno le decorrenze della pensione di vecchiaia per coloro che raggiungeranno i limiti di età, secondo le seguenti modalità:

a)      per i lavoratori dipendenti, la decorrenza sarà fissata 12 mesi dopo il momento del raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione;

b)      per gli autonomi e per gli iscritti alla gestione separata, la decorrenza sarà fissata in 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti necessari;

Tali limiti non si applicano al comparto scuola in quanto la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno (art. 59, comma 9, della Legge n. 449/97).

I limiti di età, sopra richiamati, per il settore privato sono:

–        per gli uomini 65 anni;

–        per le donne 60 anni;

nel settore pubblico sono:

–        per gli uomini 65 anni;

–        per le donne 61 anni nel 2010, 62 anni nel 2011 e un incremento pari ad un anno per ogni biennio, fino al raggiungimento di 65 anni (ex art. 22-ter Dl. n. 78/10).

Il comma 2 ha stabilito che tale sistema avrà valenza anche per coloro che matureranno il diritto alla pensione di anzianità dal 1° gennaio 2011, ma che non avranno raggiunto i limiti di età di cui al comma 1.

Il pagamento rateale dell’importo della liquidazione spettante ai pubblici dipendenti, è stato aumentato da 24.000 euro a 90.000 euro.

Il riconoscimento dell’indennità di buonuscita riconosciuto ai dipendenti degli enti locali, sarà corrisposto:

a)      in un unico importo annuale, nel caso in cui l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, sarà complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

b)      in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, sarà complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. Il primo importo annuale sarà pari a 90.000 euro e il secondo all’ammontare residuo;

c)      in tre importi annuali nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, sarà complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro. Il primo importo annuale sarà pari a 90.000 euro, il secondo a 60.000 euro e il terzo all’ammontare residuo.

Le nuove disposizioni, relative alla rateizzazione della liquidazione, non saranno applicate ai collocamenti a risposo per limiti di età entro il 30 novembre 2010 e per le prestazioni scaturenti dalle domande di cessazione dall’impiego presentate e accolte prima del 31 maggio 2010, a condizione che la cessazione avvenga entro il 30 novembre 2010.

Art. 13 – Casellario dell’assistenza

Dovrà essere istituito un casellario dell’assistenza, consistente in una banca dati che raccoglierà le informazioni sui redditi e sugli elementi relativi ai soggetti che hanno diritto alle prestazioni assistenziali.

I commi 2 e 3 della norma in commento hanno disposto che le informazioni verranno raccolte attraverso gli enti interessati, i quali dovranno trasmettere, obbligatoriamente in via telematica, i dati e le informazioni relative a tutte le posizioni contenute nei propri archivi e banche dati, secondo le modalità che saranno stabilite dall’Inps.

Art. 14 – Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli Enti territoriali

Limiti in materia di assunzione di personale

Il comma 3 stabilisce che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2010, e anche degli anni successivi, i trasferimenti dovuti agli enti locali inadempienti sono ridotti, nell’anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato.

La riduzione sarà effettuata con Decreto del Ministero dell’Interno a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all’onere di ammortamento dei mutui.

A tal fine, il Ministero dell’Economia dovrà comunicare entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilità, l’importo della riduzione da operare per ogni singolo Ente.

In caso di mancata trasmissione da parte dell’Ente della certificazione relativa al Patto, verranno azzerati automaticamente i trasferimenti spettanti, fatto salvo per quelli destinati all’ammortamento dei mutui.

In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione verrà effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

Il comma 5 stabilisce che tali disposizioni “modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall’art. 77-bis, comma 20, del Dl. n. 112/08 (…) e integrano le disposizioni recate dall’art. 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso Decreto”.

Il comma 7 modifica il comma 557 dell’art. 1, della Finanziaria 2007, che disciplina i vincoli in materia di assunzione per gli Enti assoggettati al Patto di stabilità.

Il novellato comma 557 stabilisce che gli enti locali devono assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei lavoratori cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni statali.

A tal fine, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del Tuel, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’Ente.

Il Legislatore ha introdotto nel comma 557 la definizione di spesa di personale contenuta nell’art. 76, comma 1, del Dl. n. 112/08, che infatti è stato abrogato.

In caso di violazione di tali norme si applicherà agli Enti il divieto imposto in caso di mancato rispetto del Patto (art. 76, comma 4, Dl. n. 112/08).

Gli Enti non potranno cioè assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di co.co.co. e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Gli Enti, inoltre, non potranno stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale divieto.

Il Legislatore ha abrogato alcuni commi dell’art. 76 del Dl. n. 112/08, il comma 1 (definizione di spese di personale), il comma 2 [norma che sospendeva l’efficacia della deroga ai vincoli di spesa per nuove assunzioni per i comuni non assoggettati al Patto (art. 3, comma 121, Legge n. 244/07, soppresso dal comma dell’art. 14 in commento) e che permetteva a quelli con meno di meno di 10 dipendenti di poter derogare a tali limiti, contenuti nel comma 562 della Finanziaria 2007] e il comma 5 che imponeva agli Enti sottoposti al Patto di ridurre l’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.

La norma in commento ha novellato anche il comma 7 del citato art. 76 “a far data – però – dal 1° gennaio 2011”.

Il novellato comma 7 stabilisce che gli Enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti non potranno procedere a nuove assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Gli Enti che avranno tale percentuale al di sotto del 40% potranno assumere nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

Tale nuovo stringente vincolo si applica, come detto, dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alle cessazioni verificatesi nel 2010, mentre fino al 31 dicembre 2010 gli Enti potranno assumere nel caso in cui, rispettando comunque gli altri limiti di spesa di personale, avranno tale percentuale al di sotto del 50%.

Il comma 10 ha definitivamente soppresso il terzo periodo del comma 562 dell’art. 1 della Finanziaria 2007, che disciplina la deroga ai vincoli in materia di spesa di personale per i comuni non assoggettati al Patto, norma che ha avuto efficacia soltanto per pochi mesi (1° gennaio 2008 – 25 giugno 2008).

Il comma 11 stabilisce che le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto per il 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78% dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il Patto nel 2009.

Per il 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell’art. 77-bis del Dl. n. 112/08, che premiavano gli Enti virtuosi, stabilendo che in caso di rispetto del Patto gli stessi potevano, “nell’anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo un importo pari al 70% della differenza, registrata nell’anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l’obiettivo programmatico assegnato”.

Pertanto, gli Enti che hanno rispettato il Patto 2009, nel 2010 non potranno avere il vantaggio previsto dal comma 23 del citato art. 76.

Il Legislatore ha previsto che per il 2010 ai Comuni sia attribuito un contributo di 200 milioni da ripartire con Dm. e i criteri di ripartizione dovranno tener conto della popolazione e del rispetto del patto.

Tali contributi non dovranno essere conteggiati tra le entrate valide ai fini del Patto stesso.

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