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Messo comunale: in caso di omessa notifica il Comune paga i danni


Cass. SS.UU. Sentenza n. 1627/10
di Alessio Tavanti

L’Ente Locale è direttamente responsabile e deve risarcire il danno cagionato all’Agenzia delle Entrate, in caso di omessa notifica di avviso di accertamento fiscale da parte dei propri messi comunali.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza in commento, con la quale ha rigettato il ricorso di un Comune avverso la Sentenza d’appello che, riguardo all’attività di notifica effettuata dai messi comunali per conto dell’Amministrazione finanziaria, riconosceva la sussistenza di un rapporto diretto fra Comune e Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie, la controversia traeva origine dalla richiesta di risarcimento danni, presentata dall’Agenzia delle Entrate a un Comune, per la mancata notificazione di avvisi di accertamento fiscale a contribuenti, avvisi annullati dal giudice tributario proprio perché non notificati.

Il Tribunale di primo grado, rigettava la suddetta domanda di risarcimento, accogliendo la tesi dell’Ente locale, secondo cui l’attività di notifica richiesta dall’Amministrazione finanziaria,  aveva instaurato un rapporto diretto tra questa e i messi comunali, che escludeva, perciò, ogni responsabilità in capo all’Ente.

L’Agenzia impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di appello, contestando la ricostruzione fatta dal tribunale e ritenendo l’azione di risarcimento correttamente proposta nei confronti del Comune, e non nei confronti dei messi.

In tal senso, ha affermato la Corte, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente quando l’Amministrazione finanziaria, nell’esercizio della facoltà riconosciutagli dalla legge, provvede alla notificazione degli avvisi di accertamento a mezzo di messi comunali, facendone richiesta all’Amministrazione comunale dalla quale questi dipendono, sorge tra le due Amministrazioni un rapporto di preposizione che deve essere qualificato come mandato “ex lege”.

In tale situazione, l’Ente è obbligatoriamente tenuto ad esplicare un’attività nell’interesse e per conto dell’Amministrazione finanziaria, assumendone la responsabilità in caso di inosservanza o di difettoso o manchevole adempimento.

Sulla base di tale ricostruzione il Giudice di secondo grado ha accolto le ragioni dell’Agenzia delle Entrate condannando il Comune al risarcimento del danno.

Il Comune ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione sostenendo, in primo luogo, la tesi dell’instaurazione del rapporto di servizio diretto tra l’Agenzia delle Entrate e i messi comunali.

La Suprema Corte, richiamandosi alla propria consolidata giurisprudenza, ha ritenuto le censure prive di fondamento, ribadendo che “in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, faccia richiesta al Comune di provvedere all’incombente a mezzo di messi comunali, si instaura, tra Amministrazione ed Ente Locale, un rapporto di preposizione gestoria che deve essere qualificato come mandato “ex lege”, la cui violazione costituisce, se del caso, fonte di responsabilità esclusiva a carico del Comune, non essendo ravvisabile l’instaurazione di un rapporto di servizio diretto tra l’Amministrazione finanziaria e i messi comunali, che operano alle esclusive dipendenze dell’ente territoriale”(Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 23679/08; Cass. civ. Sez. III, Sent. n. 11469/04; Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 3397/03).

Pertanto, l’azione di risarcimento è stata correttamente instaurata nei confronti del Comune, che non ha adempiuto ai compiti affidatigli dalla legge.

Il Comune ricorrente inoltre aveva eccepito che l’Agenzia delle Entrate non avesse fornito la prova del danno subito, ritenendo lo stesso non potesse essere commisurato all’entità delle imposte che il contribuente avrebbe dovuto pagare, non essendo dimostrato che l’esito del contenzioso sarebbe stato favorevole all’Agenzia.

In proposito, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’esistenza e l’ammontare del danno debbono ritenersi, in via presuntiva, determinati dall’entità della pretesa fiscale, dalla quale l’Amministrazione finanziaria è decaduta per effetto della mancata o non tempestiva notificazione.

Presunzione non superata, nel caso di specie, dal Comune sul quale incombeva la dimostrazione dell’infondatezza della pretesa fiscale, ovvero la ricorrenza di impedimenti insuperabili ad un esercizio utile della stessa.

In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Comune, riconoscendo l’ente locale  direttamente responsabile della mancata notifica, con conseguente diritto dell’Agenzia delle Entrate al risarcimento del danno.

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