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Soppressione di alcune figure e organismi partecipati dai Comuni: approvata la Legge di conversione del Dl. n. 2/10


di Alessio Tavanti

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2010 la Legge n. 42/10 di conversione del Dl. n. 2/10 concernente “Interventi urgenti per Enti Locali e Regioni”, che oltre a dare attuazione alle disposizioni delle Legge Finanziaria 2010 in materia di coordinamento della finanza pubblica e contenimento della spesa pubblica ha introdotto, tra le altre cose, alcune novità incidenti sull’assetto ordinamentale di Regioni e Enti Locali.

Art. 1- Interventi previsti per il contenimento della spesa degli Enti Locali

La previsione di riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali di cui all’art. 2, comma 184, della legge finanziaria 2010 è stata estesa, dal 2011, anche ai consiglieri provinciali delle Province a far data dal rinnovo del consiglio.

Diversamente, già dal 2010 è in vigore la previsione di riduzione del 25% degli assessori dei Comuni e delle Province interessate dal rinnovo elettorale.

Dal 2011, in occasione del rinnovo dei consigli comunali, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 186 lett. b), c), e) della Finanziaria 2010 che prevedono:

  • nei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, la possibilità per il Sindaco di delegare le proprie funzioni a non più di 2 consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori.
  • la soppressione delle Circoscrizioni nelle città con meno di 250mila abitanti;
  • la soppressione dei Consorzi tra Enti Locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani.

Inoltre, secondo il nuovo comma 186-bis della Finanziaria, introdotto dalla Legge n. 42/10, dal 2011 dovranno essere soppresse anche le “autorità di ambito territoriale”, c.d. Ato, che gestiscono i servizi idrici e i rifiuti.

E’ stato aggiunto il comma 185-bis all’art. 2 della Finanziaria 2010 che stabilisce dal 28 marzo 2010 (data di entrata in vigore della Legge), la soppressione dei Circondari provinciali con contestuale abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 18, del Tuel.

E’ stata altresì prevista la soppressione delle figure del Difensore civico comunale (le cui funzioni potranno essere assegnate ai difensori civili provinciali che prenderanno il nome di “difensore civico territoriale”) e del Direttore Generale per i Comuni con meno di 100mila abitanti, a far data dalla scadenza degli incarichi in essere alla data del 28 marzo 2010.

La Legge n. 42/10 ha anche modificato l’art. 2 comma 187 della Legge Finanziaria 2010, in tema di cessazione dei finanziamenti alle Comunità montane, probabilmente quale conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 27/10, la quale ha posto seri dubbi circa la legittimità costituzionale di questa norma della Finanziaria 2010.

In tal senso, è da leggere l’intervento del Legislatore teso ad eliminare ogni riferimento ai Comuni montani e a prevedere la ricerca di un’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Art. 2- Circoscrizioni dei collegi provinciali

La norma in commento ha previsto la ridefinizione delle Circoscrizioni dei collegi  entro il 30 novembre 2010, ribadendo, a prescindere da tale adempimento, l’efficacia delle prevista riduzione del numero dei consiglieri provinciali.

Art. 3 – Tetto compensi Consiglieri regionali

E’ stato previsto che, a decorrere dal primo rinnovo del onsiglio regionale successivo al 28 marzo 2010, ogni Regione dovrà definire l’importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati (l’indennità di funzione, di carica, la diaria, il rimborso spese) a qualunque titolo percepiti dai Consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l’indennità massima spettante ai membri del Parlamento.

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