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Procedimento disciplinare: è legittimo l’accesso agli atti


Tar Emilia Romagna, Bologna Sez. II, Sentenza n. 633/10
di Alessio Tavanti

E’ illegittimo il diniego di accesso agli atti, qualora non rientrino tra quelli esclusi per legge all’accesso e se la relativa istanza è finalizzata alla tutela di propri interessi giuridici.

E’ quanto ha affermato il Tar Emilia Romagna, con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso, proposto da un professionista, avverso il diniego di accesso agli atti relativi al procedimento disciplinare aperto a suo carico dall’Ordine professionale, opposto dal Consiglio di appartenenza.

Nel caso di specie, era stato presentato un esposto relativamente ad un comportamento tenuto da un professionista all’Ordine professionale cui lo stesso era iscritto.

In conseguenza di ciò l’Ordine aveva aperto un procedimento disciplinare e l’interessato aveva presentato richiesta di accesso agli atti relativi a tale procedura.

L’Ordine aveva negato l’accesso sostenendo nel caso di specie, la mancanza dei presupposti previsti dalla legge per accogliere l’istanza e il professionista ha impugnato tale diniego di fronte al Tar.

Il Tribunale investito della questione, ha accolto il ricorso, fondando la propria decisione alla luce dell’evoluzione legislativa intervenuta in materia.

L’art. 22 della Legge n. 241/90, ai commi 2 e 3, precisa che “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale…”, e che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6”.

Orbene, quest’ultima disposizione, come novellata dall’art. 16 della Legge n. 15/05, ha definito una nuova impostazione dei rapporto tra accesso e riservatezza, apprestando al primo una tutela più ampia che in passato.

In primo luogo, l’individuazione dei casi, fuori da quelli espressamente previsti dalla disposizione citata, in cui l’accesso può essere escluso per ragioni di riservatezza, spetta esclusivamente ad un regolamento governativo, essendo sottratta alle singole Amministrazioni ogni potestà d’intervento in materia.

In secondo luogo, a differenza della precedente disciplina dell’art. 24 che, a tutela della “riservatezza  terzi, persone, gruppi ed imprese”, limitava alla sola “visione” degli atti amministrativi necessari alla cura dei propri interessi, la novellata norma prevede che sia comunque garantito ai richiedenti “l’accesso” ai documenti amministrativi, individuando, con tale concetto, un’estensione dell’originario diritto alla sola visione anche alla possibilità di estrarne copia.

I Giudici amministrativi hanno chiarito che sotto il profilo di tutela della privacy, il diritto di accesso deve essere comunque consentito, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, anche nei confronti di atti contenenti dati idonei a rivelare dati sensibili e giudiziari ovvero idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nel caso in cui il richiedente abbia necessità di tutelare e difendere i propri interessi giuridici, nel rispetto della riservatezza dei terzi, secondo le modalità e termini previsti dall’art. 60 del Dlgs. n. 196/03.

Sulla base di tale ricostruzione, il Tar ha accolto il ricorso del professionista sostenendo la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti previsti dalla legge per l’esercizio del diritto di accesso agli atti oggetto dell’istanza e ha intimato all’Ordine di consentire la conoscenza degli atti richiesti.

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