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Indennità di turno: non spetta quando il servizio non è continuativo


Corte di Cassazione, Sent. n. 8254 del 7 aprile 2010
di Federica Caponi
*Pubblicato anche su il Sole24ore on line,
sito di Guida al Pubblico Impiego e
su il
Sole 24 ore del 3/05/2010

Non hanno diritto all’indennità di turno i dipendenti del comune che, pur avendo un orario articolato, lavorano in una struttura che non offre la continuità del servizio, ad esempio perché non è aperto la domenica.

Questo l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8254 del 7 aprile 2010, con cui ha accolto il ricorso di un comune avverso la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto a un dipendente della biblioteca il diritto all’indennità di turno.

La problematica era stata sollevata dal dipendente che aveva chiesto il pagamento dell’indennità di turno, ex art. 22 del ccnl del 14 settembre 2000, in quanto il proprio orario di servizio era articolato in dieci ore per alcuni giorni della settimana e in cinque ore per i restanti giorni, con conseguente articolazione dell’orario stesso in turni.

La richiesta era stata negata dall’amministrazione e il dipendente aveva presentato ricorso al giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso del dipendente, precisando che devono ritenersi istituiti turni giornalieri di lavoro nel caso in cui per ciascuna settimana i dipendenti si alternano per coprire l’orario antimerdiano e pomeridiano, indipendentemente dalla circostanza che l’orario di servizio sia o meno di almeno dieci ore per tutti i giorni della settimana.

Avverso tale pronuncia ha presentato ricorso il comune, il quale tra l’altro ha sostenuto che nel caso concreto, l’orario dì servizio non era strutturato in almeno 10 ore per tutti i sei o sette giorni della settimana, che non si era in presenza di un servizio necessitante di continuità (chiusura nei giorni festivi e nell’intervallo in alcuni giorni) e i lavoratori osservavano lo stesso orario per due settimane al mese.

La Cassazione ha ricordato che il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione dell’indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese, in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno.

I turni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

La Corte ha chiarito che, ai fini dell’erogazione dell’indennità di turno, devono quindi essere rispettate tre condizioni, che devono sussistere contemporaneamente:

–          un orario di servizio di almeno 10 ore;

–          l’orario di servizio deve essere continuativo e non può prevedere interruzioni;

–          distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell’arco del mese.

Il diritto all’indennità di turno non è subordinato esclusivamente alla rotazione del personale in diverse fasce orarie. Tale interpretazione contrasta insanabilmente con la norma imperativa di cui all’art. 45 del dlgs. n. 165/01 (anche nel testo sostituito dall’art. 57 del dlgs. n. 150/09), secondo cui il trattamento economico è definito esclusivamente dalla contrattazione collettiva, restando sottratto alle amministrazioni il potere di praticare ai dipendenti condizioni di maggior favore.

Il dettato della norma contrattuale è chiaro, ma spesso nella prassi si incontrato “applicazioni estensive”. La questione affrontata dalla cassazione infatti  costituisce una problematica presente in molti enti, ove l’indennità di turno a volte è stata riconosciuta anche a dipendenti addetti a servizi non aperti con continuità (con sospensione nella domenica e nei giorni festivi), con un orario di servizio “spezzato” (8-13 e 15-19), non risultando perciò realizzate le condizioni per l’erogazione dell’indennità di turno, ma semmai dell’indennità di disagio (come ad esempio nel caso degli autisti di scuolabus).

Vedi anche Niente turno senza continuità del Sole24ore del 3 Maggio 2010

Pubblicato in Senza categoria

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