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Appalti: sono nulle le clausole che non prevedono la revisione dei prezzi


Tar Puglia, Sez. I, Sent. n. 2997/09
di Chiara Zaccagnini

Nei contratti della P.A. sono nulle le clausole che non prevedono la revisione dei prezzi.
L’Amministrazione è infatti tenuta a corrispondere in ogni caso l’aumento, con i relativi interessi.

Questo è quanto ha affermato il Tar Puglia, nella Sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso promosso da due Aziende alle quali l’Amministrazione aveva negato il compenso per la revisione dei prezzi di un appalto.

Nel caso di specie, l’Azienda ospedaliera-universitaria aveva affidato in appalto il servizio di fornitura delle fonti energetiche e di manutenzione degli impianti dell’Amministrazione ad un’A.T.I.

Il contratto sottoscritto con l’aggiudicataria, prevedeva la possibilità della revisione della tariffa annuale, stabilendo che “ai sensi della Legge n. 498/92 i prezzi praticati per la realizzazione degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di riqualificazione tecnologica si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto”.

Tale contratto, inoltre, aveva previsto la revisione periodica del prezzo in aumento o in diminuzione sulla base di un’istruttoria condotta dal competente ufficio tecnico dell’Amministrazione, precisando che “non si procederà ad alcun aggiornamento se l’aliquota delle singole forniture risulterà inferiore al 7% dell’importo iniziale di cui alla tabella allegato B all’offerta e, in ogni caso, verrà considerata, ai fini dell’aggiornamento stesso, esclusivamente la parte eccedente tale margine di inalterabilità dei prezzi”.

Successivamente l’Amministrazione, con Delibera, aveva dichiarato non dovute le somme erogate a titolo di compenso revisione dei prezzi relative al periodo di affidamento del servizio, disponendo il recupero degli importi indebitamente percepiti dall’aggiudicataria.

La società aveva quindi impugnato l’atto al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione, ritenuta inadempiente rispetto alle obbligazioni previste nel contratto.

Il Tar ha chiarito che nel caso di specie, nel contratto sottoscritto dalle parti era stato previsto un meccanismo di adeguamento annuale delle tariffe da attivare d’ufficio, la cui istruttoria era completamente affidata all’Amministrazione stessa, anche nell’ipotesi in cui le imprese avessero fornito schemi di revisione dei prezzi.

Secondo i Giudici amministrativi, non vi è dubbio sull’esistenza del diritto alla revisione dei prezzi, sia in base alla fonte negoziale, che alla normativa disciplinata dall’art. 6 della Legge n. 537/93.

Il Tar, in riferimento al quantum, ha confermato il precedente orientamento, espresso anche dal Consiglio di Stato (Sez. V, Sent. n. 2786/08; Sez. V, Sent. n. 7461/06; Sez. V, Sent. n. 3373/03; Sez. V, Sent. n. 2461/02), secondo cui la disciplina speciale dettata dall’art. 6 della Legge n. 537/93, riguardo al riconoscimento della revisione prezzi nei contratti stipulati dalla P.A., prevale su quella generale dettata dall’art. 1664 del Codice civile, riconoscendo alle imprese il diritto alla revisione dei prezzi.

Tale disciplina, avendo natura imperativa, prevale rispetto ad una eventuale volontà contraria delle parti.

Pertanto, le clausole eventualmente difformi risulteranno nulle nella loro interezza, non invalidando però l’intero contratto, in applicazione del principio “utile per inutile non vitiatur”, sancito dall’articolo 1419 del Codice civile.

L’istituto della revisione è finalizzato ad evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati tali da alterare il quadro finanziario, utilizzato per la stipulazione del contratto, tutelando in questo modo le esigenze dell’Amministrazione.

I giudici amministrativi hanno riconosciuto il diritto alla revisione del corrispettivo dell’appalto, per gli anni di gestione del servizio, obbligando l’Amministrazione alla determinazione ed alla corresponsione degli importi dovuti, rimandando alla stessa tale quantificazione.

È necessario precisare che il compenso revisionale, in quanto debito di valuta, è soggetto alla corresponsione di interessi per ritardato pagamento, ricadendo nell’ambito di applicazione del Dlgs. n. 231/01 (“Attuazione delle direttive 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni”).

Inoltre, nel caso di specie, il Tar ha chiarito che non essendo stata prevista nel contratto una scadenza per il pagamento della revisione, stabilendo che doveva essere calcolata e liquidata anno per anno, il termine può essere fissato al 31 dicembre dell’anno successivo all’esercizio a cui si riferisce la revisione, secondo quanto previsto dall’art. 1183 del Codice civile.

Il Tar ha così accolto il ricorso presentato, riconoscendo il diritto alla revisione del corrispettivo dell’appalto, secondo i criteri previsti dall’art. 6 della Legge n. 537/93, demandano all’Amministrazione la determinazione del relativo importo.

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