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Riforma Brunetta: forniti chiarimenti in merito all’invio telematico dei certificati medici


di Federica Caponi

 Il Dipartimento della Funzione pubblica ha emanato la Circolare n. 1 del 19 marzo 2010, concernente “l’art. 55-septies del Dlgs. n. 165/01 – introdotto dall’art. 69 del Decreto Brunetta (Dlgs. n. 150/09) – Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative”.

L’art. 55-septies del Dlgs. n. 165/01 ha previsto che il certificato medico attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato per via telematica, direttamente all’Inps dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato.

Una volta ricevuto il certificato, l’Inps dovrà inviarlo immediatamente, sempre per via telematica, all’Ente di appartenenza del lavoratore.

Tale disposizione stabilisce che l’inosservanza di tale obbligo di trasmissione telematica costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, determinerà il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.

Soggetti tenuti alla trasmissione telematica

Ai sensi del citato art. 55-septies, sono tenuti ad effettuare la trasmissione telematica dei certificati i seguenti soggetti:

–          i medici dipendenti del SSN;

–          i medici in regime di convenzione con il SSN.

Tutte le P.A. devono adottare le iniziative necessarie per ricevere le certificazioni e provvedere agli adempimenti connessi.

Sistema di trasmissione dei certificati di malattia

Tramite il sistema di accoglienza centrale (sac), reso disponibile dal Ministero dell’Economia sarà possibile per i medici effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia, nonché le operazioni di annullamento o rettifica di certificati già inviati.

Oneri e vantaggi per il lavoratore

Ciascun lavoratore dovrà fornire al medico nel corso della visita o alla struttura sanitaria pubblica la propria tessera sanitaria.

Il lavoratore dovrà dichiarare al medico di lavorare presso una delle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 e dovrà fornire allo stesso l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all’Ente.

Il lavoratore potrà chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, potrà chiedere di inviare copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica.

In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa del certificato e dell’attestato di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica, il lavoratore dovrà richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.

L’invio telematico effettuato dal medico sostituisce l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria Amministrazione entro 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, fermo restando l’obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.

Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà accedere direttamente al sistema Inps per visualizzare il relativo attestato.

Trasmissione dell’attestato di malattia dall’Inps all’Ente di appartenenza del lavoratore e adempimenti delle P.A.

L’Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità:

–          mediante accesso diretto al sistema Inps tramite apposite credenziali che saranno rese disponibili dall’Inps. Le P.A. entro l’8 aprile (20 giorni dalla data dell’emanazione della Circolare in commento) dovranno chiedere all’Inps le apposite credenziali di accesso secondo le modalità comunicate dallo stesso Istituto tramite il proprio sito;

–          mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dalle P.A., che dovranno comunicare il proprio indirizzo email all’Inps o Inpdap che gestisce la posizione assicurativa dei propri dipendenti, secondo tempi e modalità rese note dall’Inps o dall’Inpdap sui propri siti.

Previo assenso da parte del lavoratore, gli Enti dovranno inoltrare all’indirizzo email nominativo o della posta elettronica certificata del dipendente rilasciata dall’Amministrazione, gli attestati di malattia ad esso relativi entro 24 ore dalla ricezione.

Tempi di attuazione e sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica

L’art. 55-septies, comma 4, del Dlgs. n. 165/01 stabilisce che “l’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi”.

Per assicurare un’ applicazione omogenea della normativa, Si ritiene opportuno precisare i tempi e le modalità di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto dell’esigenza di una sua introduzione graduale ed uniforme sul territorio nazionale.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione in G.U. del Dm. 26 febbraio 2010, i certificati potranno essere rilasciati ancora in forma cartacea.

Oltre tale termine, il medico dovrò trasmettere esclusivamente in via telematica il certificato.

Gli Enti che abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente trasmissione telematica da parte dell’Inps, ricevano dal dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, dovranno segnalare tale anomalia alla Asl di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell’Azienda di riferimento del medico.

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