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Tarsu: la determinazione e l’aggiornamento sono di competenza esclusiva del Consiglio comunale


Tar Puglia, Sez. I, Sent. n. 328 del 28 gennaio 2010
di Chiara Zaccagnini

La determinazione e l’aggiornamento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani esula dalla sfera di competenza della Giunta Comunale, rientrando invece nei poteri riconosciuti al Consiglio Comunale.

Questo è il principio affermato dal Tar Puglia nella Sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da alcuni componenti del Consiglio comunale per l’annullamento della Delibera della Giunta Comunale, che aveva approvato il “Piano tariffario integrativo Gestione rifiuti anno 2008”.

Nel caso di specie, la Giunta comunale con propria delibera aveva approvato il Piano tariffario per la gestione dei rifiuti, per disporre il pagamento in favore del gestore del servizio e, su richiesta dello stesso, i maggiori costi non preventivati in sede di Pef (piano economico finanziario) redatto dal gestore.

La maggiore onerosità di tale servizio derivava dalla decisione di chiudere l’impianto di smaltimento rifiuti, con conseguente invio del prodotto stabilizzato in altre discariche.

I maggiori oneri, derivanti dal complesso ciclo di smaltimento dei rifiuti, aveva quindi indotto la Giunta a deliberare l’integrazione del piano tariffario 2007, approvato con delibera dello stesso esecutivo comunale, ripartendo il maggiore costo tra utenze domestiche e non.

Il Tar ha prioritariamente chiarito quale sia l’organo di governo del Comune competente ad adottare provvedimenti di carattere integrativo in tema di determinazione della tariffa, da corrispondere ad una società che assicura il servizio di smaltimento dei rifiuti.

L’art. 42, comma 2, lett. f) del Dlgs. n. 267/00, attribuisce al Consiglio comunale competenza in merito alla “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote. Devolve inoltre all’organo assembleare di competenza della Giunta la “disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi “.

L’attribuzione delle funzioni, rispettivamente, al Consiglio comunale e alla Giunta comunale, si basa sul criterio della competenza generale riservata all’organo consiliare e sul riconoscimento  di una competenza residuale all’esecutivo.

Secondo il Tar alla Giunta, quindi, è riconosciuto un limitato ambito di azione, concernente la determinazione delle aliquote, ossia la mera definizione di una percentuale o di un coefficiente numerico di calcolo del prelievo.

Tutto ciò che esula dalla mera determinazione dell’aliquota ricade nella sfera di competenza dell’organo consiliare.

Il Collegio ha riscontrato che, nel caso di specie, il provvedimento adottato dalla Giunta comunale non si limitava soltanto ad individuare un parametro numerico, finalizzato all’integrazione del costo del servizio in relazione alla sua maggiore onerosità, ma imponeva una modalità di pagamento in favore del gestore con conseguenti ricadute nella sfera giuridica degli utenti del servizio.

Secondo i Giudici amministrativi, un atto di questa natura non può essere di competenza della Giunta comunale, la quale non può assumere una decisione che imponga alla collettività un repentino incremento del costo di un servizio.

La giurisprudenza maggioritaria ha affermato che “la determinazione e l’aggiornamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è sottoposta alla competenza del Consiglio comunale e non della Giunta per la ragione che, trattandosi dell’esercizio del potere impositivo riconosciuto al Comune, soltanto l’organo rappresentativo di tutti i cittadini può svolgere tale compito” (Tar Sicilia Catania, Sez. III, Sent. n. 1087/09).

In conclusione, i Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, imponendo l’annullamento della delibera della Giunta comunale, di approvazione del “Piano tariffario integrativo Gestione rifiuti anno 2008”, in quanto di competenza esclusiva del Consiglio comunale.

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