Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Spese di personale: i rinnovi contrattuali vanno esclusi dal computo


Corte dei conti, Sez. Autonomie, Deliberazione n. 2/10
di Federica Caponi

Le spese dei rinnovi contrattuali non devono essere computate al fine della verifica del costo del personale.

Lo ha chiarito la Corte dei conti, Sezioni Autonomie, nella Deliberazione in commento, con la quale ha risposto alla Sez. Controllo della Regione Puglia, alla quale si era rivolto il Sindaco di un Comune, al fine di avere chiarimenti in merito, tra l’altro, “a quale sia l’anno di riferimento per calcolare la riduzione della spesa del personale, se il 2006 o l’anno precedente rispetto all’anno di programmata assunzione” e “se il valore da tenere in considerazione – ai fini del computo della spesa del personale – sia al netto o al lordo delle maggiori spese determinate dai rinnovi contrattuali”.

L’Amministratore dell’Ente aveva evidenziato che vi erano state numerose Deliberazioni di varie Sez. Contr. della Corte dei conti che avevano sostenuto tesi contrastanti.

E’ intervenuta pertanto la Sez. Autonomie a cercare di fare chiarezza tra le diverse interpretazioni sostenute dalle varie Sez. Contr. regionali.

A tal proposito, è opportuno ricordare che anche una norma del Dl. n. 78/09 ha stabilito che la Corte dei conti, Sez. Riunite, può adottare pronunce sulle questioni risolte in maniera difforme dalle Sezioni regionali di controllo e sui casi che presentano problematiche di particolare rilevanza, alle quali tutte le Sezioni regionali dovranno conformarsi.

La Sez. Autonomie ha precisato che le Sez. di Controllo, nell’esaminare una richiesta di parere devono decidere se si tratti di questione suscettibile di risposta che garantisca uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti e che nel caso negativo, queste debbano sospendere la pronuncia e trasmettere gli atti alla Sezione delle Autonomie.

La Sezione delle Autonomie è stata quindi chiamata a pronunciarsi sulle due questioni sollevate dal Sindaco, con ordinanza del Presidente della Sez. Cont. Puglia che ha ravvisato un contrasto tra le interpretazioni fornite da alcune Sez. regionali.

Per quanto riguarda la questione relativa a quale sia l’anno di riferimento per gli Enti soggetti al Patto di stabilità ai fini della verifica della riduzione delle spese di personale:

–      la Sez. Contr. Emilia Romagna (Par. n. 12/08) ha precisato che “gli Enti possano valutare autonomamente le entità delle riduzioni da apportare al settore del personale, tenendo comunque presente, al fine di dare coerenza alla progressiva manovra in atto, che il dato di partenza degli interventi deve essere quello concretamente ottenuto nell’anno 2006”;

–      la Sez. Contr. Piemonte (Par. n. 37/08) ha chiarito che “l’Ente locale deve adottare sul piano programmatorio e gestionale ogni misura idonea a garantire il contenimento della spesa del personale, utilizzando come parametro le voci di spesa dell’esercizio precedente. E ciò in quanto, volendo garantire la confrontabilità dei dati nei vari anni di riferimento, è indispensabile, pur in presenza di una diversa  operatività del vincolo restrittivo in materia di personale, mantenere un concetto omogeneo di spese di personale, al fine di consentire una lettura dei dati della sequenza 2006-2008 che abbia riguardo al medesimo aggregato, costruito con le medesime voci di inclusione ed esclusione”.

Per quanto riguarda il secondo quesito relativo a se nel computo delle spese di personale debbano essere compresi o meno gli aumenti contrattuali:

–      la Sez. Contr. Lombardia (Par. n. 42/09) ha chiarito che gli Enti soggetti al Patto devono considerare la spesa di competenza al netto degli oneri derivanti dai contratti collettivi nazionali intervenuti. Tale interpretazione, che garantisce un raffronto tra dati omogenei ed un corretto monitoraggio della spesa di personale, evita che eventuali variazioni in aumento influenzate da decisioni ed impegni di spesa non rientranti nell’autonomia e nella responsabilità degli Enti Locali possano incidere sul rispetto del Patto di stabilità;

–      la Sez. Contr. Veneto (Par. n. 94/07) ha precisato che devono essere inclusi tra le spese di personale gli oneri per rinnovi contrattuali.

La Sezione delle Autonomie per quanto riguarda il primo quesito, ossia “quale sia l’anno di riferimento per calcolare la riduzione della spesa del personale, se il 2006 o l’anno precedente rispetto all’anno di programmata assunzione”, ha chiarito che pur essendo richiesta agli Enti una riduzione della spesa di personale, la misura e le modalità con cui operare la riduzione sono riservati alla scelta autonoma dell’Ente Locale.

Per operare tale riduzione, non essendo al riguardo esplicitato nella legge un parametro fisso di riferimento, “il Comune non potrà che fare riferimento alla spesa per il personale dell’anno precedente, in modo tale da garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo che impone la programmazione dei fabbisogni e l’ottimizzazione delle risorse disponibili”.

In relazione al secondo quesito, ossia “se il valore da tenere in considerazione – ai fini del computo della spesa del personale – sia al netto o al lordo delle maggiori spese determinate dai rinnovi contrattuali”, la Sezione ha precisato che gli Enti soggetti al Patto di stabilità devono “considerare le spese di competenza degli anni 2006, 2007 e 2008 al netto degli oneri derivanti dagli intervenuti contratti collettivi nazionali, in relazione al profilo della mancanza di discrezionalità dell’amministrazione locale nel riconoscere quanto dovuto”.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni