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Concorsi pubblici: i rappresentanti sindacali possono essere nominati commissari.


Tar Lazio, Sez. II, Sentenza n. 13464/09
di Alessio Tavanti

I rappresentanti sindacali possono rivestire il ruolo di commissari di esame in un concorso pubblico, se scelti per meriti professionali e le loro attività non interferiscono con quelle dell’Ente che ha indetto il concorso.

Questo il principio stabilito dal Tar Lazio, chiamato a pronunciarsi, con la sentenza in commento, sul ricorso, presentato da alcuni soggetti partecipanti ad un concorso pubblico per dirigente.

In particolare, i ricorrenti hanno impugnato tutti gli atti inerenti la procedura selettiva ad eccezione del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, successivamente intervenuta e fatta oggetto di  ricorso per motivi aggiunti da parte di uno soltanto dei ricorrenti.

Il Giudice amministrativo ha rilevato, innanzitutto, l’improcedibilità del ricorso principale degli altri ricorrenti per la mancata impugnazione della graduatoria definitiva, la quale concludendo il procedimento concorsuale ha spostato su di essa l’interesse all’impugnativa.

Sul punto la costante giurisprudenza ha affermato che, quando sono impugnati solo gli atti iniziali o intermedi di un procedimento, che siano immediatamente lesivi, e tuttavia non venga impugnato l’atto finale del procedimento, attributivo ad altri di uno status o di una utilità, l’inoppugnabilità di quest’ultimo atto comporta l’improcedibilità del gravame proposto avverso gli atti intermedi, per sopravvenuta carenza di interesse (Tar Lazio, Sez. I, Sent. n. 9543 del 2008; Cons. Stato, Sez. V, Sent. n. 4078/08).

Il Tar ha ritenuto, in primo luogo, infondate le censure formulate nei confronti degli atti impugnati per la loro genericità e conseguente inidoneità a provare i presunti abusi segnalati.

In particolare, relativamente alla posizione dell’unico candidato che ha proposto ricorso per motivi aggiunti, è stata rilevata l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse.

Infatti, secondo costante giurisprudenza amministrativa, “il soggetto, legittimamente escluso da una procedura concorsuale, non ha alcun interesse a dolersi della mancata esclusione di altri concorrenti o ad impugnare la graduatoria, in quanto dall’annullamento della mancata esclusione di altro concorrente o dalla sua estromissione, egli non potrebbe ricavare alcun concreto vantaggio” (Cons. Stato, Sez. V, Sent. n. 5067/06).

Il ricorrente ha lamentato, inoltre, l’illegittima costituzione della Commissione di esame in ordine alla nomina di due membri in quanto rappresentanti sindacali.

Secondo l’interessato sarebbe stata violata la specifica disposizione dell’art. 4 comma 6, del Dpr. n. 272/04, secondo cui non possono essere chiamati a far parte delle commissioni, fra gli altri, i soggetti che “sono comunque designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali od organizzazioni professionali comunque denominate”.

In proposito la giurisprudenza, pur asserendo che nella categoria dei rappresentanti sindacali vanno annoverati tutti i sindacati presenti nel Comparto, ha chiarito che la norma in esame (lungi dal contemplare un’ipotesi di  incompatibilità assoluta tra l’incarico sindacale e l’incarico di commissario di esame) mira a colpire quelle situazioni in cui il commissario, che sia anche rappresentante sindacale, sia stato scelto non per meriti professionali (Cons. Stato, Sez. V, Sent. n. 5572/07).

Inoltre, il suddetto divieto trova applicazione qualora sia provata la presenza di possibili elementi di incidenza od interferenza tra l’attività di chi ricopre cariche sindacali e l’attività dell’Ente che ha indetto il concorso (Cons. Stato, Sent. n. 6527/03).

Circostanze non sussistenti nel caso di specie.

Inoltre, il ricorrente aveva anche lamentato la tardività delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità, prevista per legge, da parte di alcuni componenti.

Il Tar, richiamando un orientamento consolidato della Giurisprudenza, ha chiarito che la violazione di un obbligo di legge non è idonea ad invalidare l’intero procedimento concorsuale, se all’omessa dichiarazione non segua un’effettiva situazione di incompatibilità all’esercizio della funzione di membro della commissione di esame (Tar Sicilia – Palermo, Sez. II, Sent. n. 592/08; Tar Marche, Sez. I, Sent. n. 1882/07).

Nel caso in esame, la Commissione ha comunque accertato l’assenza di situazioni di incompatibilità, dato che tutti i componenti hanno reso la dichiarazione, prevista per legge, in ordine all’assenza di cause di incompatibilità, a nulla rilevando ai fini dell’invalidità dell’intera procedura la circostanza che dette dichiarazioni siano state formalizzate solo successivamente.

In conclusione il Tar adito ha respinto il ricorso, sostenendo, in generale, la correttezza e la legittimità del comportamento procedimentale dell’Amministrazione che non è risultato minimamente scalfito, sotto ogni profilo, dalle dedotte censure.

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