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Comunità montane: spetta alle Regioni indicare i criteri di riduzione dei trasferimenti


Corte Costituzionale, Sentenza n. 27 del 25 gennaio 2010
di Alessio Tavanti

Le disposizioni contenute nell’art. 76, comma 6-bis, del Dl. n. 112/2008 nella parte in cui prevedono la riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle Comunità montane in base al criterio altimetrico e senza il coinvolgimento delle Regioni, eccedono i limiti di competenza statale, risultando lesivi delle prerogative regionali costituzionalmente riconosciute.

E’ quanto ha affermato la Corte costituzionale con la Sentenza in commento, con la quale ha dichiarato la parziale incostituzionalità della norma del Dl. n. 112/08.

La Consulta, nel caso di specie, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dalla Regione Liguria circa la legittimità costituzionale, fra gli altri dell’art. 76, sopra citato, in relazione,  all’art. 117, comma 4, art. 119 e al principio di leale collaborazione.

In particolare, la ricorrente ha formulato tre distinte questioni, la prima delle quali riguardante la riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle Comunità montane in ragione del contrasto con l’art. 119 della Costituzione in quanto, detta riduzione, sommata alla precedente riduzione di cui alla Legge Finanziaria 2008, “riduce i trasferimenti statali al sistema regionale in termini tali da compromettere l’esercizio delle funzioni regionali e senza prevedere strumenti con i quali queste ultime possano rimediare alle riduzioni stesse”.

La Corte ha ritenuto non fondata la questione, in quanto la Regione non ha fornito la dimostrazione, che tale riduzione determinasse l’insufficienza dei mezzi finanziari per l’adempimento dei propri compiti, non essendo ammissibile un’analisi puntuale di manovre finanziarie complesse, le quali spesso affiancano alla riduzione di alcune risorse finanziarie l’aumento di altre (Sentenze n. 298/09; n. 381/04; n. 437/01 e n. 507/00).

Ciò vale a maggior ragione se si considera che la giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito che la disciplina delle Comunità montane rientra nella competenza residuale delle Regioni (Sentenze n. 237/09 e nn. 456 e 244 del 2005).

Spetta dunque alle Regioni, in base all’art. 119 Cost., provvedere al loro finanziamento insieme ai Comuni di cui costituiscono la “proiezione”.

Ne consegue che la progressiva riduzione del finanziamento statale relativo alle Comunità montane non contrasta con la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e degli Enti Locali.

Al contrario, la disposizione dell’art. 76 costituisce “effettivamente espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica. […]. Ciò in quanto il [suo] scopo è quello di contribuire, su un piano generale, al contenimento della spesa pubblica corrente nella finanza pubblica allargata e nell’ambito di misure congiunturali dirette a questo scopo nel quadro della manovra finanziaria”.

Per quanto riguarda gli altri due motivi di censura, la Consulta si è pronunciata nel senso della loro fondatezza.

La Regione ha censurato l’art. 76, comma 6-bis, in quanto nel prevedere un criterio altimetrico quale unico riferimento per stabilire le modalità e i destinatari della riduzione dei trasferimenti, sarebbe del tutto irragionevole essendo, detto parametro, inadeguato a individuare “le condizioni di maggiore o minore isolamento, di maggiore o minore difficoltà di comunicazione ed ogni altra condizione che possa suggerire di sostenere determinate Comunità”.

Inoltre, tale irragionevolezza andrebbe ad incidere sull’esercizio dei poteri spettanti alla Regione in materia di Comunità montane, ex art. 117, comma 4, Cost. e art. 27 Dlgs. n. 267/00.

Infine, ulteriore motivo di censura è rappresentato dalla ritenuta violazione del principio di leale collaborazione in ordine alla previsione legislativa di procedere all’attuazione delle prescrizioni contenute nella suddetta norma, tramite un Decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, senza la compartecipazione delle Regioni.

Il Giudice delle leggi ha ritenuto fondate entrambe le questione sollevate avverso l’art. 76, comma 6-bis citato, in quanto implicanti una lesione delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni in tale ambito.

Rispetto alla prima censura la Corte nel pronunciarsi si è richiamata alla stretta connessione con le norme della Finanziaria 2008 in tema di Comunità montane.

In particolare, il Legislatore statale aveva disposto che le Regioni, con proprie leggi, procedessero ad un riordino della disciplina delle Comunità montane ad integrazione di quanto previsto dall’art. 27 del Tuel, in modo da ridurre, a regime, la spesa corrente per il loro funzionamento tenendo conto dei “principi fondamentali” in essa espressamente indicati.

La Consulta, pronunciandosi su tali norme, le aveva ritenute immuni dai vizi di costituzionalità in quanto riconducibili alla materia del coordinamento della finanza pubblica, che riserva alle norme statali la fissazione dei relativi principi (C. Cost, Sent. n. 237/09).

Secondo la Corte, infatti, si limitavano a fornire alcuni “indicatori”, fra cui quello altimetrico, generici ed assolutamente non vincolanti, esclusivamente tendenti a dare al Legislatore regionale un orientamento di massima nelle suddette operazioni di riordino.

Nel caso di specie, invece, la previsione di un rigido criterio altimetrico, individuato dal comma 6-bis, come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle Comunità montane supera i limiti della competenza statale violando l’art. 117 Cost.

Da ciò deriva l’illegittimità costituzionale della citata disposizione, nella parte in cui prevede che le Comunità destinatarie della riduzione devono prioritariamente essere individuate tra quelle che si trovano ad una altitudine media inferiore a 750 metri sopra il livello del mare.

Riguardo, infine, all’ulteriore motivo di censura, il Giudice delle Leggi ha ritenuto che la natura giuridica di Ente autonomo, riconosciuto alle Comunità montane, quale “proiezione dei comuni che ad essa fanno capo” o di “Unioni di Comuni, Enti Locali costituiti fra Comuni montani” (Sent. n. 244/05) la cui disciplina spetta ex art. 117 Cost in via residuale alla Regione, eccezion fatta per i principi di coordinamento della finanza pubblica, denota la necessità del pieno coinvolgimento delle stesse nell’individuazione dei criteri da adottare per la realizzazione della riduzione del fondo da destinare alle Comunità montane, sussistendo, come ha sostenuto la ricorrente, un’evidente forte connessione tra i problemi del finanziamento e quelli inerenti la loro esistenza ed articolazione.

Ciò vale a ritenere la disposizione, oggetto di giudizio, ulteriormente viziata di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede, per l’emanazione del decreto non regolamentare di attuazione, l’intesa Stato-Regione in Conferenza unificata ex art. 8 Dlgs. n. 281/97.

In conclusione, alla luce della pronuncia della Corte, è d’obbligo rilevare come essa ponga seri dubbi circa la legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 187 della Legge Finanziaria 2010, la quale disponendo che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle Comunità montane previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle Comunità montane. Nelle more dell’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle Comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell’interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare”, sembra riproporre le medesime problematiche di compressione della competenze regionali.

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