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Fissati i criteri per l’istituzione dei nuovi organismi di valutazione


Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche, Delibera n. 4 del 16 febbraio 2010
di Alessio Tavanti

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche, istituita ex art. 13 Dlgs. n. 150/09, con la Delibera in commento ha stabilito i requisiti per la nomina  dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione.

Tale atto trova immediata applicazione per le Aziende e le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie di cui al Dlgs. n. 300/99, con esclusione dell’Agenzia del Demanio, e gli altri Enti pubblici nazionali.

Diversamente, Regioni ed Enti Locali non sono direttamente assoggettate a tale disciplina.

Infatti per tali Enti, come previsto dall’art. 16 del Dlgs. n. 150/09, tra le disposizioni del Titolo II trovano immediata applicazione solo quelle dell’art. 11 commi 1 e 3.

Essi, inoltre, dovranno adeguare i propri regolamenti alle norme contenute negli artt. 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1, entro il 31 dicembre 2010.

Nelle more di tale adeguamento, continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore in ciascun Ente e se al 1° gennaio 2011 non avranno ancora approvato atti conformi alle norme sopra richiamate, si applicheranno le disposizioni contenute nel Decreto fino all’emanazione della specifica disciplina di loro comopetenza.

Le altre disposizioni, tra cui quelle contenute nell’art. 13 (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle P.A.) e nell’art. 14 (Organismo indipendente di valutazione delle performance), nonostante quanto sostenuto da autorevole dottrina, non si applicano agli Enti Locali, ma attengono alle P.A. centrali, non avendo carattere vincolante, né imperativo.

Ciò giustifica la non applicabilità della Delibera in commento a Regioni ed Enti locali per i quali costituisce, invece, linea guida.

Il provvedimento in premessa dedica particolare attenzione al profilo dei futuri organismi di valutazione e dei componenti.

Per quanto attiene al primo aspetto, la Commissione ha richiamato le P.A. alla scelta di organismi collegiali, a ragione di assicurare la pluralità delle competenze professionali, prospettando per gli enti di ridotte dimensioni la soluzione dell’organismo in forma associata.

Per quanto concerne il secondo aspetto, relativo al profilo dei singoli componenti, la Commissione ha individuato tre specifici profili di valutazione dei requisiti che essi devono possedere, ed in particolare l’area:

  1. delle conoscenze;
  2. delle esperienze;
  3. delle capacità, o competenze specifiche.

Inoltre i componenti dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

a) Cittadinanza, essere cittadini italiani o dell’Unione europea;

b)  Età, i componenti devono avere un’età media non superiore ai cinquant’anni, al fine di un giusto bilanciamento delle esigenze di esperienza e capacità di innovazione;

c) Equilibrio di genere, la scelta deve essere tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere;

d) Divieto di nomina, i componenti per essere nominati non possono avere:

–  incarichi pubblici elettivi;

–  cariche in partiti politici;

–  cariche in organizzazioni sindacali;

–  rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Tali previsioni di impedimento valgono anche per i  tre anni precedenti la designazione.

e)  Interni ed esterni all’Amministrazione, ciò varia a seconda della composizione dell’organismo:

–   se collegiale, sarà necessaria sia la presenza di un componente interno all’Amministrazione con adeguata esperienza, che di un componente esterno in possesso di conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione, con un profilo e background professionale e personale ritenuto adeguato al ruolo;

–   se monocratico, determinante per la scelta sarà l’adeguata conoscenza dell’Ente e la professionalità occorrente, all’atto della costituzione della struttura tecnica permanente.

f) Requisito linguistico, buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.

g) Conoscenze informatiche, buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati.

h) Esclusività del rapporto, non può appartenere contemporaneamente a più Organismi di valutazione.

Per quanto concerne i requisiti specifici afferenti all’area delle conoscenze è richiesto:

a) Titolo di studio, diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi;

b) Tipologia del percorso formativo, laurea in ingegneria o economia. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, inoltre,  un titolo di studio post-universitario (in profili afferenti alle materie suddette nonché ai settori dell’organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance) o il possesso dell’esperienza di almeno sette anni;

c) Titoli valutabili, i suddetti titoli di studio post-universitari saranno valutabili se conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche. Ai fini della rilevanza di detti titoli, occorre distinguere tra quelli conseguiti all’esito di un percorso formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione;

d) Studi o stage all’estero, sono valutabili, altresì, studi post-universitari o stage all’estero svolti per un congruo periodo ove afferenti alle materie sopra richiamate;

Per quanto riguarda l’area delle esperienze professionali, è richiesto:

a) Esperienza professionale, componenti devono essere in possesso di un’esperienza di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero in possesso di un’esperienza giuridico-organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.

Per quanto riguarda l’area delle capacità, è richiesto:

a) Capacità, i componenti, dato il loro ruolo di promotori del miglioramento, devono essere dotati di capacità intellettuali, manageriali, relazionali, idonee a  creare una visione condivisa di diversi modi di lavorare, anche in gruppo, e possedere un’adeguata capacità organizzativa in grado di valorizzare trasparenza, integrità e miglioramento continuo;

b) Accertamento delle capacità, tale operazione sarà effettuata attraverso la disamina del curricum, che dovrà essere corredato da una relazione (illustrante le esperienze pregresse ritenute maggiormente significative e l’attività e gli obiettivi che secondo l’interessato l’Organismo debba perseguire) e da un colloquio teso, altresì, a verificare le effettive capacità ed esperienze indicate;

c) Adempimenti procedimentali, l’Amministrazione, ai fini dell’acquisizione del parere della Commissione, (ex art. 14, comma 3)  dovrà trasmettere i curricula degli interessati insieme   ad una relazione motivata circa le ragioni della scelta effettuata.

Inoltre dovrà essere data pubblicità mediante inserimento sul sito istituzionale dell’Amministrazione interessata e della Commissione degli atti di nomina dei componenti, dei curricula, dei compensi, del parere della Commissione e della relativa richiesta con documentazione allegata.

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