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Affidamenti diretti: rilasciati nuovi pareri dall’Antitrust


di Chiara Zaccagnini

L’art. 23-bis, comma 4, del Dl. n. 112/08, recentemente novellato dall’art. 15 del Dl. n. 135/09, convertito con Legge n. 166/09, in vigore dal 25 novembre, prevede che gli Enti Locali possano affidare la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica, in deroga alla regola generale dell’affidamento tramite gara, in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento che impediscono il ricorso al mercato.

In tal caso, gli Enti devono motivare la scelta dell’affidamento diretto attraverso un’analisi di mercato e richiedere il Parere all’Antitrust.

L’Autorità ha fornito, nel corso degli ultimi due mesi, numerosi Pareri in materia di diversi servizi pubblici, di seguito ne riportiamo i più significativi.

Servizio di illuminazione pubblica, lampade votive e riscossione Tosap

L’Antitrust ha risposto negativamente alla richiesta di parere in merito alla possibilità di affidamento del servizio di illuminazione pubblica, lampade votive e riscossione Tosap.

Nel caso di specie, l’Autorità ha ritenuto che il fatto che la società affidataria potesse fornire servizi anche a favore di altri Enti pubblici e di soggetti privati, oltre che provvedere, tra l’altro, alla progettazione e costruzione di impianti e infrastrutture per conto di terzi con finalità imprenditoriali, lascia presumere un’evidente propensione dell’impresa ad effettuare investimenti di risorse economiche in altri mercati, in vista di un’eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l’Ente pubblico conferente.

Tale considerazione, per l’Antirust costituisce causa di esclusione in capo alla società dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell’affidamento in house.

Servizio di neve e gelo

L’Autority ha risposto negativamente alla richiesta di parere, presentata da un Ente, relativamente alla possibilità di affidamento diretto del servizio di neve e gelo.

L’Autorità ha ricordato che tale conferimento deve avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

A tale principio è possibile derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso di specie, l’Autority ha ritenuto che il fatto che la società affidataria potesse fornire tutte le attività previste dall’oggetto sociale in via diretta o indiretta, lascia presumere un’evidente propensione dell’impresa ad effettuare investimenti di risorse economiche in altri mercati, in vista di un’eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l’Ente pubblico conferente.

Tale considerazione, per l’Antirust costituisce causa di esclusione in capo alla società dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell’affidamento in house.

Inoltre, l’Autorità ha ritenuto che la documentazione non ha dimostrato l’esistenza nel Comune di caratteristiche sociali, ambientali e geomorfologiche tali da impedire il ricorso al mercato.

La documentazione appare inidonea, anche sotto il profilo economico, a dimostrare l’impossibilità del ricorso al mercato, in quanto l’analisi fornita si riferisce ad un periodo temporale differente rispetto a quello oggetto di affidamento. Pertanto non appare adeguato a rappresentare la situazione attuale del mercato e quindi non consente una valutazione di carattere comparativo della gestione in house rispetto alle altre forme di affidamento e gestione del servizio.

In riferimento all’aspetto relativo alla pubblicità che l’Ente deve fornire circa la propria intenzione di procedere all’affidamento in house, il Comune ha fatto riferimento esclusivamente ad una Delibera della Giunta comunale, pubblicata sull’albo pretorio.

Di fatto l’Antitrust ritiene che la pubblicazione all’albo pretorio non si a strumento idoneo per la “adeguata pubblicità”. 

Servizio di produzione di energia elettrica

A seguito della richiesta di parere, in merito alla possibilità di affidamento del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di un Comune, l’Autority ha risposto negativamente in quanto ha ritenuto tale attività non riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ma in quella della fornitura di beni e servizi soggetti ad appalto, cioè strumentali.

Servizi cimiteriali

In merito alla richiesta di parere relativo all’affidamento del servizio di gestione dei servizi cimiteriali, l’Autority ha risposto negativamente, in quanto ha precisato che la società, avendo un oggetto sociale molto ampio, può fornire servizi a favore di altri Enti e di soggetti privati oltre che provvedere alla progettazione e costruzione di impianti e infrastrutture per conto di terzi con finalità imprenditoriali.

Tali caratteristiche conferiscono, pertanto, alla società una forte propensione al mercato, minando così il requisito della prevalenza dell’attività oggetto di affidamento nei confronti dell’Ente pubblico affidante.

Servizio di vigilanza e manutenzione parcheggi pubblici

L’Autority ha emesso Parere positivo all’affidamento in house da parte di un Ente locale del servizio di vigilanza delle aree di sosta, manutenzione dei parcometri, recupero delle monete e versamento degli incassi al Comune.

L’Autorità ha ritenuto tale affidamento non incidente in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato interessato, a causa della ridotta dimensione della popolazione e del valore del servizio.

Servizio trasporto disabili

L’Autority ha risposto positivamente alla richiesta di parere presentata da un Comune circa la possibilità di affidare direttamente la gestione dei servizi di trasporto dei diversamente abili a una partecipata, in quanto ha ritenuto tali servizi non capaci di incidere in misura rilevante sulle condizioni concorrenziali del mercato, a causa della dimensione ridotta della popolazione e dell’esiguo valore del servizio.

Nel caso di specie, l’Autority ha ritenuto che tali servizi potessero essere affidati senza ricorrere alle procedure competitive, in deroga a quanto disposto dall’art. 23-bis, comma 3, secondo cui “per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un utile ricorso al mercato, l’affidamento possa avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria”.

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