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Urbanistica: il Comune deve risarcire il cittadino se modifica la destinazione edificatoria.


Tar Lazio, Sentenza n. 85 del 7 gennaio 2010
di Alessio Tavanti

Il proprietario di un terreno con destinazione edificatoria, prevista da un piano particolareggiato, ha diritto al risarcimento nel caso in cui l’Amministrazione, senza adeguata motivazione, abbia approvato un piano regolatore che non ne tenga conto.

E’ questo il principio affermato dal Tar Lazio nella Sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso promosso da parte di una società, proprietaria di un terreno edificabile, nei confronti del Comune.

Nel caso di specie, la ricorrente, ha chiesto il risarcimento dei danni, conseguenti ad una serie di atti di programmazione edilizia approvati dal Comune, che avrebbero impedito l’utilizzazione edificatoria della suddetta area.

In particolare, data la destinazione edificatoria del terreno in questione, disciplinata dal Piano Particolareggiato, già approvato con Delibera, la società  aveva richiesto l’approvazione del progetto di attuazione del comparto e del progetto esecutivo delle relative opere di urbanizzazione primaria, unitamente alla stipulazione della convenzione per l’esecuzione delle stesse.

Il Comune, al contrario, aveva approvato una serie di atti da cui scaturivano continui ostacoli alla possibilità edificatoria della società.

La società pertanto ha presentato ricorso, lamentando l’illiceità del comportamento dell’Ente, in quanto ostruzionistico, persecutorio e diretto a impedire, con qualsiasi mezzo, la legittima utilizzazione edificatoria dell’area.

Da ciò scaturiva la richiesta di risarcimento del danno, conseguente all’impossibilità di realizzare alcune costruzioni previste, per effetto del comportamento dell’Ente.

L’Amministrazione ha sostenuto che il danno lamentato, dalla società, non sarebbe stato adeguatamente dimostrato e qualificato.

L’Ente ha ritenuto infatti di aver operato nel pieno rispetto dei criteri di prudenza, imparzialità, correttezza e buona amministrazione, nonché di ragionevolezza.

Il Tar ha accolto il ricorso della società ritenendo che il piano particolareggiato, approvato dall’Ente, riconosceva alla stessa il diritto di edificare e che la convenzione, non stipulata, aveva natura meramente esecutiva.

I  Giudici amministrativi hanno richiamato  quanto affermato in precedenza dalla Suprema Corte, secondo cui in tali circostanze l’interesse alla conservazione della qualità edificatoria del suolo, conseguita per effetto di una lottizzazione convenzionata,  viene lesa se il piano regolatore approvato successivamente non ne tenga conto, senza darne specifica e puntuale motivazione.

Tale situazione costituisce di per sé un danno ingiusto risarcibile, dato che l’interesse a eseguire le opere edilizie era già acquisito dal titolare.

Pertanto secondo il Tar, i successivi atti pianificatori, approvati dal Comune, hanno impedito alla società la realizzazione dell’originario progetto edilizio, da cui è scaturita una sostanziale lesione.

Il Tar ha così accolto il ricorso presentato dalla società riconoscendo alla stessa il diritto al risarcimento del danno subito.

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