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Telelaser: la sanzione è legittima anche senza fotografia e il verbale è valido fino a querela di falso


Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sent. n. 171 dell’8 gennaio 2010
di Chiara Zaccagnini

È legittimo il verbale redatto dagli agenti sulla base di quanto rilevato dal telelaser e non è necessaria la fotografia o altri mezzi di riproduzione meccanica della velocità e dell’auto multata, essendo sufficienti le trascrizioni dei vigili, fino a querela di falso.

Questo è quanto ha affermato la Corte di Cassazione, nella Sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato dal Ministero dell’Interno avverso la decisione del Giudice di pace, che aveva annullato il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142, comma 9, C.d.S., accertata con apparecchiatura telelaser.

Il Giudice di pace, a seguito del ricorso presentato da un cittadino avverso la contestazione della citata violazione, aveva annullato il verbale, ritenendo che l’accertamento effettuato mediante l’utilizzo del telelaser non offrisse garanzie tali da assicurare che l’auto fermata dagli agenti fosse quella individuata con l’apparecchiatura e che, le indicazioni da questa fornite potessero essere lette dall’agente solo al momento del puntamento.

Tale decisione era stata appellata dal Ministero dell’Interno, il quale aveva sostenuto che tale apparecchiatura consentisse di imputare in modo certo la velocità indicata sul display al veicolo cui veniva contestata l’infrazione da parte dell’agente.

La Cassazione, ha confermato quanto già in precedenza sostenuto “In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall’art. 142 C.d.S., e dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, deve ritenersi legittima, restando affidata all’organo di polizia stradale l’attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l’apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito nella L. n. 168 del 2002, che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche i tempi successivi, le modalità di realizzazione dell’infrazione, in quanto questa ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell’accertamento dell’illecito in un momento successivo a quello della commissione dell’infrazione ed in assenza dell’agente, sulla base della documentazione fotografica e video” (Cass., n. 1889 del 2008; Cass., n. 17754 del 2007; Cass., n. 3420 del 2009).

Tali apparecchiature non devono essere dotate di dispositivi in grado di fornire una documentazione, come la fotografia o lo scontrino dell’infrazione accertata, ma possono solamente costituire fonte di prova se debitamente omologate.

L’art. 142, comma 6, del Codice della Strada definisce i requisiti ai quali è subordinata l’omologazione delle apparecchiature elettroniche, tra i quali vi è l’idoneità a consentire la rilevazione della velocità del veicolo in modo chiaro ed accertabile, requisito che presuppone unicamente la determinazione certa della velocità del veicolo.

L’individuazione del veicolo e la trascrizione della velocità rilevata sono demandate all’agente di polizia addetto al rilevamento, come disposto dall’art. 345 C.d.S., senza la necessità di una documentazione fotografica o meccanica dell’accertamento operato dall’agente stesso.

Pertanto, secondo la Cassazione la verbalizzazione dei rilievi effettuati dall’agente, mediante la lettura del display, è idonea a contestare la violazione delle norme sulla velocità.

L’accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, è idoneamente documentato dal verbale degli agenti addetti alla rilevazione, essendo tale atto dotato di efficacia probatoria fino a querela di falso.

La Corte di Cassazione ha così ritenuto l’accertamento dell’infrazione valido e legittimo, in quanto, da un lato l’apparecchiatura utilizzata consente la visualizzazione sul display della velocità rilevata, dall’altro la riferibilità di detta velocità ad un veicolo determinato deriva dall’operazione di puntamento che permetta all’agente di polizia stradale d’identificare il veicolo.

La Corte ha, così, accolto il ricorso del Ministero, affermando che il verbale degli agenti, redatto sulla base delle rilevazioni effettuate con il tele laser, è legittimo, anche in assenza di documenti fotografici o altri mezzi di riproduzione, fino a querela di falso.

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