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Legge Finanziaria 2010: le novità in materia di governo del territorio


La Legge Finanziaria 2010, approvata con Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2009, si compone di due articoli, l’art. 1, rubricato “Risultati differenziali“, consta di 4 commi e l’art. 2, rubricato “Disposizioni diverse“, composto da 253 commi.

Art. 2 – Disposizioni diverse

Comma 52 – Gestione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose

La Finanziaria 2010 ha introdotto, all’art. 2-undecies della Legge n. 575/65 “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”, il comma 2-bis, secondo cui i beni immobili sequestrati alle organizzazioni mafiose (art. 2-undecies, comma 2, Legge n. 575/65), potranno essere destinati alla vendita quando non sia possibile effettuare il trasferimento per le finalità di pubblico interesse.

È stato introdotto, inoltre, il comma 2-ter, con il quale viene riconosciuto al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia la possibilità di costituire cooperative edilizie, alle quali sarà attribuito il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni immobili trasferiti nel patrimonio del Comune per finalità sociali o istituzionali.

È stato introdotto, inoltre, il comma 2-quater, con il quale è stato riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti per l’acquisto dei beni sequestrati alla mafia ubicati nel loro territorio.

I termini e le modalità per l’attuazione delle presenti disposizioni saranno disciplinate con regolamento.

È stato inoltre, modificato il comma 4, il quale stabilisce che il dirigente del competente ufficio del territorio dell’Agenzia del demanio, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, potrà provvedere alla vendita dei beni  (ex comma 2-bis) e alle operazioni di affitto, vendita e liquidazione degli stessi mantenuti al patrimonio dello Stato (ai sensi del comma 3 dell’art. 2-undecies della Legge n. 575/65).

Il dirigente potrà anche delegare tali operazioni all’amministratore, nominato con provvedimento del Tribunale che ha disposto il sequestro al quale siano state attribuite funzioni di custodia, conservazione e amministrazione degli stessi beni sequestrati (ex art. 2-sexies, Legge n. 575/65).

Il dirigente del competente ufficio dell’Agenzia del demanio dovrà richiedere al Prefetto della Provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile ad evitare che i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati o da soggetti riconducibili alla criminalità organizzata.

Il Legislatore ha disciplinato le modalità di utilizzo delle somma ricavate dalla vendita di tali beni, inserendo, all’art. 2-undecies, il comma 5-bis.

Tale disposizione ha stabilito che le somme derivanti dalla vendita dei beni immobili sequestrati alle organizzazioni mafiose (al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi) confluiranno nel Fondo unico di giustizia e successivamente potranno essere riassegnati, nella misura del 50%, al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50%, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in conformità con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

Commi 189-193 – Dismissioni del patrimonio degli Enti

Il Ministero della Difesa potrà reperire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e di alloggio delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari. A tal fine, è stato autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, attraverso la sottoscrizione di accordi di programma con i Comuni ove si trovano i suddetti immobili.

Tali disposizioni hanno stabilito che l’individuazione mediante decreto ministeriale, degli immobili da trasferire o conferire ai suddetti fondi ne comporta la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato, la cui successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale produce gli effetti della trascrizione di cui all’art. 2644 del Codice civile“.   

Il comma 191 ha previsto che l’iter di approvazione dell’accordo di programma tra Ministero e Comuni interessati avvenga secondo quanto disciplinato dall’art. 58, comma 2 del Dl n. 112/08.

A tal proposito, è necessario ricordare che tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con Sent. n. 34 del 30 dicembre 2009 (stesso giorno della pubblicazione in G.U. della Legge Finanziaria 2010).

Il comma 191 in commento ha stabilito, infatti, che “la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d’intesa corredato dello schema dell’accordo di programma, di cui al comma 190, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l’ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti.

La  recente Sentenza della Corte Costituzionale  ha dichiarato illegittimo il comma 2 dell’art. 58 del Dl. 112/08 nella parte in cui riconosceva valore di variante urbanistica alla Delibera Consiliare, senza assoggettarla al potere di verifica della Regione e della Provincia.

Qualora l’accordo di programma abbia ad oggetto beni immobili rientranti nell’ambito di applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/04), dovrà essere acquisito il parere della competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà esprimersi entro 30 giorni.

E’ stato, inoltre, previsto il riconoscimento ai Comuni, con i quali siano stati sottoscritti gli accordi di programma, di una quota compresa tra il 10 % e il 20% del ricavato derivante dall’alienazione degli immobili valorizzati.

Il comma 193, infine, estende alle operazioni concernenti la procedura di valorizzazione ed alienazione degli immobili militari, l’applicabilità delle disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (Dl. n. 351/01, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 410/01, e smi.), ove compatibili.

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