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Revoca incarichi: è legittima per esigenze di contenimento della spesa


Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n 8791 del 28 dicembre 2009
di Chiara Zaccagnini

È legittima la riduzione collettiva di figure tecnico professionali all’interno delle pubbliche Amministrazioni per esigenze di contenimento della spesa e tale decadenza non può essere qualificata come spoil system.

Questo è il principio affermato dal Consiglio di Stato, nella Sentenza in commento, con la quale ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avverso la Sentenza del Tar che aveva ritenuto illegittimo il riordino di alcune Commissioni operato dallo stesso Ministero.

Nel caso di specie, il Ministero aveva disposto il riordino, sia mediante la riduzione del numero dei componenti della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (Covis), sia attraverso la modifica dei requisiti professionali richiesti a ciascun componente, secondo quanto disposto dall’art. 29 del Dl. n. 223/06.

Tale disposizione ha infatti imposto alle Amministrazioni il riordino degli organismi operanti al loro interno, per esigenze di contenimento della spesa.

La nomina dei nuovi componenti era avvenuta con Decreti del Ministero, che al contrario aveva comunicato con note separate ai componenti non confermati la loro decadenza dall’incarico.

Tali atti sono stati impugnati dagli interessati.

I ricorrenti avevano sostenuto l’illegittimità costituzionale della norma del Dl. n. 223/06 per difetto dei presupposti di necessità e urgenza, che è stata ritenuta infondata dai Giudici amministrativi.

Secondo i ricorrenti, inoltre, l’art. 29 del citato Decreto non prevede una generalizzata decadenza ex lege dei componenti in carica della Commissione, ma imporrebbe soltanto al Ministero di procedere alla revoca dei componenti eccedenti e di coloro che non soddisfino i nuovi requisiti di professionalità richiesti.

Inoltre, la comunicazione di avvenuta cessazione dell’incarico era stata ritenuta illegittima dai ricorrenti, in quanto non avrebbe rispettato le garanzie procedimentali di avviso e partecipazione prescritte dalla Legge n. 241/90 per i provvedimenti di revoca.

Il Tar aveva ritenuto la questione di illegittimità costituzionale non rilevante e aveva accolto i ricorsi presentati dai componenti della Commissione, dichiarando illegittimo il riordino operato dal Ministero.

Il Ministero ha proposto appello avverso tale decisione, richiamando la disciplina dettata dall’art. 29 del Dl. n. 223/06 e dal Dpr. n. 90/07.

Tali disposizioni prevedono la nomina di tutti i nuovi membri, fissando il termine entro il quale il Ministero deve provvedere, e stabilendo le modalità di prorogatio dei membri in carica con riferimento al periodo di nomina dei nuovi.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che nell’ipotesi in cui un organo collegiale sia soggetto all’applicazione di una nuova disciplina legislativa che ne riduce il numero dei componenti e ne modifica la composizione qualitativa, è logico e ragionevole ritenere che l’organo in carica decada ex lege, nella sua interezza, con conseguente ricostituzione integrale secondo i nuovi criteri.

L’interpretazione che era stata fornita dal Tar, secondo il Consiglio di Stato, contrastava con i criteri di buona amministrazione e con le difficoltà in cui si sarebbe trovato il Ministero per verificare il possesso dei requisiti professionali, diversi rispetto ai precedenti, dei soggetti già nominati, e revocare coloro che non ne fossero risultati in possesso.

Pertanto, secondo il Collegio, l’Amministrazione ha correttamente ritenuto la decaduta l’intera Commissione ex lege.

I Giudici hanno inoltre valutato le questioni di costituzionalità sollevate in riferimento alle norme in oggetto, dichiarandole manifestamente infondate.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, la disciplina contenuta nell’art. 29 del Dl. n. 223/06 non ha previsto uno spoil system in relazione a incarichi di esclusivo profilo tecnico-professionale, in contrasto con i dettami della Corte Costituzionale che non ritiene giustificata la decadenza automatica dall’incarico  a contenuto tecnico che non implicano una diretta e fiduciaria collaborazione con i vertici politici (Corte Cost. Sent. n. 103/07 e n. 104/07) per effetto dell’inizio di una nuova legislazione (spoil system).

Nel caso di specie, non è stata operata una decadenza generalizzata e automatica di tutti gli organi a seguito dell’inizio di una nuova legislatura, ma una decadenza giustificata dal necessario riordino di alcuni organismi in conseguenza dalla loro diversa disciplina.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’art. 29 comporta la decadenza ex lege dei componenti degli organismi riordinati, con la conseguente necessità che ciascuna Amministrazione proceda alla ricostruzione degli organi mediante la nomina dei nuovi membri, senza procedere a specifiche revoche dei precedenti incaricati, potendo nominare precedenti membri, nel caso in cui tali soggetti siano in possesso dei nuovi requisiti richiesti.

Il Consiglio di Stato ha così accolto il ricorso del Ministero, dichiarando legittima la riduzione collettiva di figure tecnico professionali all’interno delle pubbliche Amministrazioni per esigenze di contenimento della spesa e affermando che tale riordino non costituisce spoil system.

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