Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Legge Finanziaria 2010: novità per gli enti locali in materia di personale


 

 La Legge Finanziaria 2010, approvata con Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2009, si compone di due articoli, l’art. 1, rubricato “Risultati differenziali“, consta di 4 commi e l’art. 2, rubricato “Disposizioni diverse“, composto da 253 commi.

 

Art. 2 – Disposizioni diverse 

Commi 148-149 – Lavoro accessorio

È stato oggetto di modifiche anche l’art. 70, comma 1, del Dlgs. n. 276/03 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Riforma Biagi)”, che disciplina le prestazione di lavoro accessorio.

Secondo il comma 1, sono qualificabili come prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito:

a) di lavori domestici;

b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un Ente Locale;

c) dell’insegnamento privato supplementare;

d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche ocaritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche incaso di committente pubblico;

e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti Locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza, da parte di giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;

f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate dapensionati, da casalinghe e da giovani, dell’impresa familiare, di cui all’art. 230-bis del CodiceCivile limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;

g) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampaquotidiana e periodica;

h) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti Locali, da parte di pensionati;

i) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.

La norma in commento ha, inoltre, stabilito che per l’anno 2010, in via sperimentale, siano incluse nella definizione di prestazione di lavoro accessorio “le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale”.

Tale norma ha prorogato inoltre per il 2010 la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, inclusi gli Enti Locali, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da esattori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito. 

Gli accrediti contributivi, derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio, dovranno essere sottratte dall’INPS dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Con riferimento al sopracitato art. 70 del Dlgs. n. 276/03, la norma in commento ha introdotto il comma 2-ter, il quale ha stabilito che il ricorso a prestazione di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli Enti Locali è legittimo nel rispetto del Patto di stabilità nei limiti della spesa di personale.

Comma 186 – Soppressione di organi negli Enti Locali

La norma in commento ha previsto la soppressione e la ridefinizione di alcuni organi presenti nei Comuni e nelle Province.

Il Legislatore ha, infatti, previsto che in relazione alle riduzioni apportate al contributo ordinario, dovranno essere soppresse:

  • a) la figura del difensore civico;
  • b) le Circoscrizioni di decentramento comunale;
  • c) il direttore generale;
  • d) i Consorzi di funzioni tra gli Enti Locali, ad eccezione di quelli in cui siano attivi rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La norma ha stabilito che le funzioni esercitate dai Consorzi soppressi, le relative risorse, tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, saranno attribuite agli Enti che aderivano al Consorzio.

Inoltre, la norma ha stabilito che nei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, il Sindaco avrà la possibilità di delegare le proprie funzioni a non più di 2 consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori.

Il Dl. del 13 gennaio stabilisce che tali disposizioni dovranno essere applicate a decorrere dal 2011 gli Enti per i quali avrà luogo il rinnovo del Consiglio, con efficacia dal rinnovo stesso.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni