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Legge Finanziaria 2010: già modificate alcun norme da un Decreto legge


La Legge Finanziaria 2010, approvata con Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2009, si compone di due articoli, l’art. 1, rubricato “Risultati differenziali“, consta di 4 commi e l’art. 2, rubricato “Disposizioni diverse“, composto da 253 commi.

Tale norma incide sulle attività degli Enti Locali, apportando novità sostanziali in merito a assessori, consiglieri comunali, difensori civici, Consorzi di funzione, Circoscrizioni di decentramento e direttori generali, Comunità montane, lavoro accessorio e contributi ai piccoli Comuni.

È necessario evidenziare che il 13 gennaio 2010 il Governo ha approvato un Decreto legge, non ancora pubblicato in G.U., che modifica alcune norme della Finanziaria, entrata in vigore il 1° gennaio.

Di seguito le norme di maggiore interesse per gli Enti Locali, contenute nella Legge Finanziaria 2010, così come modificata dallo stesso Decreto.

Art. 2 – Disposizioni diverse

 Comma 12 – Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

La norma in commento ha introdotto alcune modifiche all’art. 28 (“Esercizio dell’attività“) del Dlgs. n. 114/98 (“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della Legge n. 59/97“), sostituendo le disposizioni previste nel comma 2-bis, e introducendo il nuovo comma 4-bis all’art. 29 “Sanzioni“.

Secondo il novellato comma 2-bis, le Regioni nel disciplinare le attività economiche possono prevedere che il rilascio delle autorizzazioni, all’esercizio di attività di commercio sulle aree pubbliche, in particolare su posteggi dati in concessione per 10 anni e su qualsiasi area, purché in forma itinerante (art. 28, comma 1, Dlgs. n. 114/98), sia subordinato alla presentazione da parte del richiedente del Durc (art. 1, comma 1176, Legge n. 296/06).

Inoltre, possono essere fissate le modalità con le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, siano chiamati ad adempiere alla verifica della sussistenza e regolarità di tale documentazione.

Nell’ipotesi in cui l’Inps riconosca ai soggetti richiedenti la rateizzazione del debito contributivo, agli stessi deve essere riconosciuta l’autorizzazione all’esercizio.

Il Durc deve essere rilasciato anche alle imprese individuali che ne fanno richiesta.

La norma ha introdotto il comma 4-bis all’art. 29, prevedendo la sospensione dell’autorizzazione per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del Durc.

Comma 16 – Oneri rinnovi contrattuali Enti Locali

Gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente delle Amministrazioni non statali (compresi gli Enti Locali), inclusi quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici dei professori e dei ricercatori universitari (art. 3, comma 2, Dlgs. n. 165/01), sono posti a carico dei rispettivi bilanci, così come previsto dall’art. 48, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, recentemente novellato dal Dlgs. n. 150/09.

Comma 22 – Assunzioni Camere di commercio

La norma in commento ha stabilito che ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa:

  • – pari al 70% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;
  • – pari al 35 % di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;
  • – pari al 25% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

Gli stessi vincoli si applicano alle Unioncamere per le assunzioni di personale a tempo indeterminato (art. 3, commi 116 – 118, Legge n. 244/07)

Comma 23 – Contributi piccoli Comuni

Tale comma ha disposto la proroga dei contributi per i Comuni con popolazione  fino a 5.000 abitanti, previsti  dall’art. 1, comma 703, Legge 296/06 (Finanziaria 2007), ridotti di 10 milioni di euro complessivamente per ciascuno degli anni indicati.

Tale norma è stata modificata dal Dl. approvato dal Governo il 13 gennaio 2010, il quale ha aggiunto il comma 23-bis alla Legge n. 191/09, che dispone che per gli anni 2010 – 2012, a valere sul fondo ordinario, il Ministero dell’Interno erogherà contributi per incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, in favore di Province e Comuni, fino ad un importo pari a 30 milioni di euro annui.

I contributi saranno corrisposti ai Comuni e alle Province che ne faranno richiesta, per far fronte agli indirizzi correlati alle estinzioni anticipate dei mutui, effettuate negli anni 2010 – 2012 e sulla base di una certificazione.

I contributi saranno attribuiti fino al raggiungimento del’importo complessivo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.

Comma 42 – Comuni terremotati

La norma ha previsto che per i Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo, potranno essere esclusi dal saldo del Patto di stabilità interno per l’anno 2010 i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli Enti per la tutela della sicurezza pubblica, quelli temporanei e straordinari di carattere sociale, diretti ad attenuare gli effetti negativi causati dal sisma, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro.

Tali investimenti incideranno sulla quota annuale assegnata dal Cipe per gli interventi di ricostruzione e di protezione civile a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, per un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell’ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale (art. 14, comma 1, Dl. n. 39/09).

Le modalità di attuazione delle presenti disposizioni saranno disciplinate con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che dovrebbe essere adottato entro il 30 gennaio 2010 (30 giorni dall’entrata in vigore della Finanziaria).

Comma 52 – Gestione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose

La Finanziaria 2010 ha introdotto, all’art. 2-undecies della Legge n. 575/65 “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”, il comma 2-bis, secondo cui i beni immobili sequestrati alle organizzazioni mafiose (art. 2-undecies, comma 2, Legge n. 575/65), potranno essere destinati alla vendita quando non sia possibile effettuare il trasferimento per le finalità di pubblico interesse.

È stato introdotto, inoltre, il comma 2-ter, con il quale viene riconosciuto al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia la possibilità di costituire cooperative edilizie, alle quali sarà attribuito il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni immobili trasferiti nel patrimonio del Comune per finalità sociali o istituzionali.

È stato introdotto, inoltre, il comma 2-quater, con il quale è stato riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti per l’acquisto dei beni sequestrati alla mafia ubicati nel loro territorio.

I termini e le modalità per l’attuazione delle presenti disposizioni saranno disciplinate con regolamento.

È stato inoltre, modificato il comma 4, il quale stabilisce che il dirigente del competente ufficio del territorio dell’Agenzia del demanio, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, potrà provvedere alla vendita dei beni  (ex comma 2-bis) e alle operazioni di affitto, vendita e liquidazione degli stessi mantenuti al patrimonio dello Stato (ai sensi del comma 3 dell’art. 2-undecies della Legge n. 575/65).

Il dirigente potrà anche delegare tali operazioni all’amministratore, nominato con provvedimento del Tribunale che ha disposto il sequestro al quale siano state attribuite funzioni di custodia, conservazione e amministrazione degli stessi beni sequestrati (ex art. 2-sexies, Legge n. 575/65).

Il dirigente del competente ufficio dell’Agenzia del demanio dovrà richiedere al Prefetto della Provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile ad evitare che i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati o da soggetti riconducibili alla criminalità organizzata.

Il Legislatore ha disciplinato le modalità di utilizzo delle somma ricavate dalla vendita di tali beni, inserendo, all’art. 2-undecies, il comma 5-bis.

Tale disposizione ha stabilito che le somme derivanti dalla vendita dei beni immobili sequestrati alle organizzazioni mafiose (al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi) confluiranno nel Fondo unico di giustizia e successivamente potranno essere riassegnati, nella misura del 50%, al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50%, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in conformità con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

Comma 107 – Disposizioni per il Trentino Alto Adige

A decorrere dal 1°gennaio 2010 vengono apportate diverse modifiche al Dpr. n. 670/72, concernente “Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige”.

Il Legislatore ha modificato l’art. 69, abrogando la lett. d), del comma 2, che prevedeva la devoluzione alla Regione di 0,5 decimi dell’Iva relativa all’importazione riscossa nel territorio regionale.

È stato previsto, inoltre, che siano devolute alla Regione i 9 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni i 2 decimi dell’Iva, esclusa quella relativa all’importazione, al netto dei rimborsi effettuati e 9 decimi del provento del lotto, al netto delle vincite.

Secondo il novellato art. 75 del citato Dpr., le quote del gettito attribuite alle Provincie, relativamente alle entrate tributarie dello Stato, saranno corrispondenti:

  • – ai 9 decimi delle Imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa
  • – ai 9 decimi dell’imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti i territori delle due Province,
  • – ai 7 decimi dell’Iva
  • – ai 9 decimi dell’Iva relativa all’importazione
  • – ai 9 decimi del gettito dell’accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due Province
  • – ai 9 decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati
  • – ai 9 decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri Enti pubblici.

L’art. 78, relativo alla devoluzione di una quota dell’Iva riscossa del territorio regionale alle Province di Trento e Bolzano, è stato abrogato.

Rilevanti modifiche sono state apportate anche all’art. 73, comma 1, del Dpr. n. 670/72, il quale ha previsto per la Regione e le Province la facoltà di istituire tributi propri nelle materie di propria competenza.

Le tasse automobilistiche istituite con Legge provinciale costituiscono tributi propri.

È stato introdotto il comma 1-bis al citato art. 73, che consente alle Provincie, per i tributi erariali indicati dallo Stato, di modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni.

È stato novellato anche l’art. 74 del citato Dpr., che riconosce alle Regioni e alle Provincie la facoltà di ricorrere all’indebitamento limitatamente al finanziamento di spese di investimento, nei casi in cui la cifra non sia superiore alle entrate correnti.

Non sono state ammesse le garanzie dello Stato sui prestiti contratti dalle Regioni o dalla Provincie stesse.

È stato introdotto l’art. 75-bis, il quale dispone che siano ricomprese nell’ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla Regione e alle Province anche le entrate concernenti l’ambito regionale e provinciale, riversate agli uffici situati fuori del territorio della Regione e delle rispettive Province.

La determinazione di tali quote deve essere effettuata basandosi su indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.

Nell’ipotesi in cui non sia possibile tale determinazione, i gettiti di spettanza provinciale dell’imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, sono quantificati sulla base dell’incidenza media dei medesimi tributi sul PIL nazionale da applicare a quello regionale o provinciale accertato dall’ISTAT.

Il Legislatore ha novellato l’art. 79, stabilendo che Regione e Province dovranno concorrere al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà all’adempimento degli obblighi finanziari imposti dall’ordinamento comunitario dal Patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica, secondo quanto stabilito dalla normativa statale, attraverso:

  • a) la soppressione della somma sostitutiva dell’Iva sull’importazione e sulle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
  • b) la soppressione della somma spettante alla devoluzione di una quota dell’Iva riscossa nel territorio regionale, nelle province di Trento e Bolzano (ai sensi dell’art. 78 del Dpr. n. 670/72);
  • c) l’assunzione di oneri relativi all’esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze;
  • d) il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per ciascuna provincia. L’assunzione di tali oneri opererà comunque nell’importo di 100 milioni di euro annui, anche se gli interventi nei territori confinanti risulteranno per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi.

La Regione e le Province, al fine di assicurare il concorso con gli obiettivi di finanza pubblica, dovranno concordare con il Ministro dell’economia e delle finanze gli obblighi concernenti il Patto di stabilità con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo, in quanto spetterà alle Provincie stabilire tali adempimenti e le relative funzioni di coordinamento.

 Le Province dovranno vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli Enti e dovranno esercitare sugli stessi il controllo sulla gestione, comunicando gli esiti di tale verifica alla competente sezione della Corte dei conti.

Il Legislatore ha modificato l’art. 80 del Dpr. n. 670/72, aggiungendo i commi 1-bis e 1-ter.

Il comma 1 ha riconosciuto la potestà legislativa alle Province in materia di finanza pubblica.

Il nuovo comma 1-bis ha stabilito che le Province, nelle materie di loro competenza, potranno istituire nuovi tributi locali e, nell’ipotesi in cui questi siano definiti con legge statale, la legge provinciale potrà autorizzare gli Enti Locali ad apportare modifiche alle aliquote e introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni, nei limiti delle aliquote superiori stabilite dalla normativa statale, con la possibilità di prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, le relative modalità di riscossione.

Alle Province, secondo quanto disciplinato dal comma 1-ter, competeranno le compartecipazioni al gettito e le addizionali ai tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiranno agli Enti Locali.

Inoltre, le stesse Province dovranno provvedere ad individuare criteri, modalità e limiti di applicazione delle addizionali tributarie, comunque denominate dagli Enti Locali, istituite dalla Legge statale.

Secondo il novellato art. 82 del Dpr. n. 670/72, le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle Province saranno svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici, definiti mediante intese intercorrenti tra ciascuna Provincia e il Ministro dell’economia.

Il successivo art. 83 ha, inoltre, chiarito che le Regioni, le Province e i Comuni dovranno adeguare la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Commi 148-149 – Lavoro accessorio

È stato oggetto di modifiche anche l’art. 70, comma 1, del Dlgs. n. 276/03 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Riforma Biagi)”, che disciplina le prestazione di lavoro accessorio.

Secondo il comma 1, sono qualificabili come prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito:

  • a) di lavori domestici;
  • b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un Ente Locale;
  • c) dell’insegnamento privato supplementare;
  • d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche ocaritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche incaso di committente pubblico;
  • e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti Locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza, da parte di giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
  • f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate dapensionati, da casalinghe e da giovani, dell’impresa familiare, di cui all’art. 230-bis del CodiceCivile limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
  • g) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampaquotidiana e periodica;
  • h) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti Locali, da parte di pensionati;
  • i) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.

La norma in commento ha, inoltre, stabilito che per l’anno 2010, in via sperimentale, siano incluse nella definizione di prestazione di lavoro accessorio “le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale”.

Tale norma ha prorogato inoltre per il 2010 la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, inclusi gli Enti Locali, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da esattori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito. 

Gli accrediti contributivi, derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio, dovranno essere sottratte dall’INPS dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Con riferimento al sopracitato art. 70 del Dlgs. n. 276/03, la norma in commento ha introdotto il comma 2-ter, il quale ha stabilito che il ricorso a prestazione di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli Enti Locali è legittimo nel rispetto del Patto di stabilità nei limiti della spesa di personale.

Comma 183 – Riduzione del contributo ordinario

La norma in commento ha previsto, in riferimento agli anni 2010 – 2012, la riduzione del fondo ordinario [art. 34, comma 1, lettera a), del Dlgs. n. 504/92] rispettivamente pari a 1 milione di euro, 5 milioni di euro e 7 milioni di euro per le Province e 12 milioni di euro, 86 milioni di euro e 118 milioni di euro per i Comuni.

Tale riduzione, secondo la Legge Finanziaria, dovrà essere calcolata, con riguardo a ciascun anno, dal Ministro dell’interno, con proprio Decreto, in riferimento ai singoli Enti per i quali nel corso dell’anno abbia luogo il rinnovo dei rispettivi Consigli, in proporzione alla popolazione residente.

Il Dl., approvato dal Governo il 13 gennaio scorso e non ancora pubblicato in G.U., ha modificato tale norma, disponendo che il Ministero dell’Interno, con proprio Decreto, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, provvederà alla riduzione del fondo ordinario spettante ai singoli Enti per l’anno 2010, in proporzione alla popolazione residente.

Per gli anni 2011 – 2012 il Ministero dell’Interno provvederà a tale riduzione, in proporzione alla popolazione residente, nei confronti degli Enti per i quali, nel corso dell’anno, abbia luogo il rinnovo dei rispettivi Consigli.

Comma 184 – Riduzione Consiglieri comunali

La Legge Finanziaria ha disposto che, in relazione alle riduzioni del contributo ordinario (previste dal precedente comma 183) le Province e i Comuni dovranno ridurre il numero dei Consiglieri comunali del 20%, con arrotondamento all’unità superiore.

Il Dl. del 13 gennaio prevede che tale riduzione operi anche nei confronti dei Consiglieri provinciali  e che venga applicata a decorrere dal 2011 per gli  Enti interessati dal rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Inoltre, la riduzione del numero dei Consiglieri provinciali sarà efficace anche nei casi in cui, entro tre mesi dall’entrata in vigore del citato Dl., non sia stata ridefinita la tabella delle Circoscrizioni dei collegi.

Comma 185 – Assessori comunali

La Legge Finanziaria ha previsto che, sulla riduzione apportata al numero dei Consiglieri comunali, dovrà essere definito il numero massimo degli assessori, per ciascun Comune, in misura pari a 1/4 dei Consiglieri, con arrotondamento all’unità superiore.

Il numero massimo degli Assessori provinciali sarà calcolato, per ciascuna Provincia, in misura pari a 1/5 del numero dei consiglieri della Provincia, con arrotondamento all’unità superiore.

Il Dl. appena approvato stabilisce che tali disposizioni dovranno essere applicate a decorrere dal 2011 gli Enti per i quali avrà luogo il rinnovo del Consiglio, con efficacia dal rinnovo stesso.

Comma 186 – Soppressione di organi negli Enti Locali

La norma in commento ha previsto la soppressione e la ridefinizione di alcuni organi presenti nei Comuni e nelle Province.

Il Legislatore ha, infatti, previsto che in relazione alle riduzioni apportate al contributo ordinario, dovranno essere soppresse:

  • a) la figura del difensore civico;
  • b) le Circoscrizioni di decentramento comunale;
  • c) il direttore generale;
  • d) i Consorzi di funzioni tra gli Enti Locali, ad eccezione di quelli in cui siano attivi rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La norma ha stabilito che le funzioni esercitate dai Consorzi soppressi, le relative risorse, tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, saranno attribuite agli Enti che aderivano al Consorzio.

Inoltre, la norma ha stabilito che nei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, il Sindaco avrà la possibilità di delegare le proprie funzioni a non più di 2 consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori.

Il Dl. del 13 gennaio stabilisce che tali disposizioni dovranno essere applicate a decorrere dal 2011 gli Enti per i quali avrà luogo il rinnovo del Consiglio, con efficacia dal rinnovo stesso.

Comma 187 – Cessazione del finanziamento statale alla Comunità montana

La norma in commento ha stabilito la cessazione del finanziamento statale alle Comunità montane e contestualmente, in attesa dell’attuazione della legge-delega sul federalismo fiscale (Legge n. 42/09), ha disposto la destinazione del 30% delle risorse, ad esse in precedenza destinate, ai Comuni montani, in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sul livello del mare.

Per quanto riguarda gli Enti toscani è necessario evidenziare che la Regione Toscana, nella Legge Finanziaria regionale 2010 (art. 14 L.R. n. 77/09), ha previsto la destinazione di un contributo aggiuntivo di 2,2 milioni di euro per l’incentivazione delle gestioni associate di Comuni (L.R. n. 40/01) e per le Unioni di Comuni, costituite in seguito alla trasformazione di Comunità montane, (art. 15 L.R. n. 37/08) che saranno operanti  alla data del  30 novembre 2010.

Commi 189-193 – Dismissioni del patrimonio degli Enti

Il Ministero della Difesa potrà reperire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e di alloggio delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari. A tal fine, è stato autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, attraverso la sottoscrizione di accordi di programma con i Comuni ove si trovano i suddetti immobili.

Tali disposizioni hanno stabilito che l’individuazione mediante decreto ministeriale, degli immobili da trasferire o conferire ai suddetti fondi ne comporta la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato, la cui successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale produce gli effetti della trascrizione di cui all’art. 2644 del Codice civile“.   

Il comma 191 ha previsto che l’iter di approvazione dell’accordo di programma tra Ministero e Comuni interessati avvenga secondo quanto disciplinato dall’art. 58, comma 2 del Dl n. 112/08.

A tal proposito, è necessario ricordare che tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con Sent. n. 34 del 30 dicembre 2009 (stesso giorno della pubblicazione in G.U. della Legge Finanziaria 2010).

Il comma 191 in commento ha stabilito, infatti, che “la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d’intesa corredato dello schema dell’accordo di programma, di cui al comma 190, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l’ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti.

La  recente Sentenza della Corte Costituzionale  ha dichiarato illegittimo il comma 2 dell’art. 58 del Dl. 112/08 nella parte in cui riconosceva valore di variante urbanistica alla Delibera Consiliare, senza assoggettarla al potere di verifica della Regione e della Provincia.

Qualora l’accordo di programma abbia ad oggetto beni immobili rientranti nell’ambito di applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/04), dovrà essere acquisito il parere della competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà esprimersi entro 30 giorni.

E’ stato, inoltre, previsto il riconoscimento ai Comuni, con i quali siano stati sottoscritti gli accordi di programma, di una quota compresa tra il 10 % e il 20% del ricavato derivante dall’alienazione degli immobili valorizzati.

Il comma 193, infine, estende alle operazioni concernenti la procedura di valorizzazione ed alienazione degli immobili militari, l’applicabilità delle disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (Dl. n. 351/01, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 410/01, e smi.), ove compatibili.

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