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Concorsi per titoli: il punteggio numerico non è sufficiente a giustificare la valutazione discrezionale dell’Amministrazione


Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 5447/09
di Chiara Zaccagnini

In un concorso per titoli il punteggio espresso in termini solo numerici, in assenza di una griglia che ne scomponga l’entità in relazione ai numerosi aspetti della carriera dell’interessato che formano oggetto di contestuale considerazione, non è sufficiente per la valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

Pertanto, proprio la mancanza di precisi parametri di riferimento, in base ai quali assegnare il punteggio, impone la necessità della motivazione.

Questo è quanto ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un candidato avverso gli esiti degli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, lamentando l’incongruità dei punteggi attribuiti a taluni titoli di servizio in violazione e non corretta applicazione dei criteri di massima.

Il Tar in primo grado aveva accolto il ricorso e tale decisione era stata impugnata dal Ministro dell’Interno.

Il Consiglio di Stato ha precisato che l’Amministrazione aveva predisposto criteri dettagliati di valutazione, con relativo frazionamento del punteggio per i singoli elementi oggetto del giudizio di merito e previsione dell’eventuale soglia del punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo, di cui alle categorie I, II, IV e V, mentre non era stato previsto nessun criterio  di conferimento dei punteggi in merito alla categoria III.

Tale categoria era riferita alla qualità delle funzioni, in particolare alla competenza professionale dimostrata, al grado di responsabilità assunta, all’attitudine ad assumere maggiori responsabilità e allo svolgimento della funzioni della qualifica da assegnare, con un punteggio da 24 a 100.

In tal senso secondo i Giudici, il punteggio espresso in termini solo numerici, in assenza di una griglia che ne scomponga l’entità in relazione ai numerosi aspetti della carriera del dipendente interessato che formano oggetto di contestuale considerazione, non può essere idoneo ad esternare la ragione della valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

Pertanto, proprio la mancanza di precisi parametri di riferimento, in base ai quali assegnare il punteggio, impone la necessità della motivazione.

Il Consiglio di Stato ha chiarito la necessità di una dettagliata motivazione delle ragioni che hanno portato ad assegnare un punteggio insoddisfacente, come nel caso di specie, ad un soggetto, nei cui confronti non sono emerse situazioni negative in riferimento al periodo di servizio considerato ai fini della promozione.

Il Consiglio di Stato, alla luce di quanto sopra descritto, ha pertanto rigettato il ricorso presentato dal Ministero dell’Interno, confermando quanto espresso in precedenza dal Tar, e ha annullato gli atti di concorso.

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