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Personale: non è prevista alcuna indennità aggiuntiva per attività lavorativa prestata presso uffici diversi da quello di appartenenza


Tar Lazio, Sez. II, Sentenza n. 59 del 5 gennaio 2010
di Alessio Tavanti

L’attività lavorativa prestata presso uffici diversi da quello di appartenenza non da diritto alla corresponsione di alcuna indennità aggiuntiva.

Questo è il principio affermato dal Tar Lazio nella sentenza in commento con la quale ha respinto il ricorso presentato da un Brigadiere Capo della Guardia di finanza.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato ricorso al Giudice amministrativo in conseguenza dei ripetuti dinieghi, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, del riconoscimento dell’indennità per servizi prestati all’esterno del proprio reparto, prevista dall’art. 12 del Dpr. n. 147/90.

L’Amministrazione ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, ritenendo nel merito non sussistenti i presupposti per il pagamento dell’anzidetta indennità.

Il Tar, chiamato a pronunciarsi sulla questione, ha dichiarato il ricorso infondato, ritenendo nella fattispecie insussistenti i presupposti previsti per l’applicazione della norma.

I Giudici amministrativi hanno richiamato anche il parere del Consiglio di Stato n. 1252/97 che ha individuato la ratio dell’indennità in questione nell’esigenza di ristorare e compensare il personale che si trova ad operare in condizioni di particolare disagio (esposizione ad agenti atmosferici, rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni) a nulla rilevando, in tal senso, l’attività svolta presso altre strutture od uffici.

Interpretazione, peraltro, in linea con l’orientamento prevalente della giurisprudenza, secondo cui “non appare riconducibile alla previsione normativa in esame l’ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici della unità di appartenenza, ma presso altri uffici. In quest’ultimo caso, infatti, non ricorre quell’esigenza di ristorare il particolare disagio derivante da un servizio gravoso poiché esposto a particolari fattori di rischio ambientale”     (ex multis. Cons Stato, Sent. n. 7050/04).

Il Tar ha così respinto il ricorso presentato dal dipendente della Guardia di Finanza, chiarendo che in caso di attività lavorativa prestata  presso altri uffici per esigenze di servizio non determina il diritto a percepire alcuna indennità, se tale prestazione non causa situazioni di particolare disagio.

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