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Nuovo procedimento disciplinare: forniti i primi chiarimenti dalla Funzione Pubblica


Il Dipartimento della Funzione pubblica ha emanato il 27 novembre 2009 la Circolare n. 9, concernente il Dlgs. n. 150/09, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che è entrato in vigore il 15 novembre scorso.

Il Dlgs. n. 150/09 contiene importanti novità sulla disciplina che regola il procedimento disciplinare e i rapporti tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale.

La Funzione Pubblica ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione delle nuove norme che disciplinano il procedimento disciplinare e quello penale.

L’art. 69 del Dlgs. n. 150/09 ha introdotto gli artt. 55-bis e 55-ter al Dlgs. n. 165/01, ponendo problemi applicativi con riferimento ai procedimenti disciplinari già in essere e alle situazioni disciplinarmente rilevanti di cui l’Amministrazione sia venuta a conoscenza prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica afferma che in mancanza di una disciplina transitoria specifica sull’applicabilità degli artt. 55-bis e 55-ter ai procedimenti disciplinari pendenti, è necessario far riferimento ai principi generali, tra cui l’art. 11 del Codice Civile.

Tale norma stabilisce che in assenza di diverse esplicite previsioni, la legge dispone solo per l’avvenire.

L’acquisizione della notizia di infrazione, da parte del responsabile della struttura, è il presupposto necessario per dare inizio al procedimento disciplinare, da tale momento decorrono i termini per la contestazione dell’addebito all’imputato.

I commi 2 e 4 dell’art. 55-bis, introdotto dal Dlgs. n. 150/09, hanno fissato a 20 giorni il termine utile per la contestazione delle infrazioni di minore gravità e a 40 giorni per le infrazioni di maggiore gravità.

Inoltre, nel caso in cui la competenza spetti all’ufficio disciplinare, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di acquisizione della prima notizia dell’infrazione, ed è pari a 60 giorni per le infrazioni di minore gravità e di 120 giorni per quelle di maggiore gravità.

La nuova disciplina riguarda le infrazioni di cui si sia avuta notizia successivamente all’entrata in vigore della Riforma, dopo cioè il 16 novembre 2009.

Nel caso in cui gli organismi titolari dell’azione disciplinare siano venuti a conoscenza dell’infrazione prima dell’entrata in vigore della Riforma, devono essere applicate le precedenti disposizioni di legge e del contratto collettivo.

Inoltre, per i procedimenti che hanno avuto inizio prima dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 150/09, può essere esercitata la facoltà di ricorrere al patteggiamento, previsto dall’originario art. 55 del Dlgs. n. 165/01, il quale prevedeva che con il consenso del dipendente la sanzione poteva essere ridotta, senza però poterla più impugnare.

Per i procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore della Riforma, tale possibilità è venuta meno in quanto il comma 3 del nuovo art. 55 stabilisce che i contratti collettivi possono prevedere forme di conciliazione non obbligatoria, salvo i casi in cui la sanzione disciplinare prevista consista nel licenziamento.

La Funzione Pubblica ha così chiarito che le nuove fattispecie introdotte dal Dlgs. n. 150/09 non possono essere applicate a fatti che si sono verificati prima dell’entrata in vigore della Riforma, in quanto comportano condizioni più sfavorevoli per l’imputato.

Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione venga a conoscenza, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, di fatti posti in essere prima del 15 novembre, dovrà applicare la normativa contrattuale e legislativa previgente per quanto riguarda gli aspetti sostanziali, mentre dovrà applicare il nuovo regime disciplinare per gli aspetti procedurali.

Con riferimento al regime delle impugnazioni, l’art. 73, comma 1, del Dlgs. n. 150/09 esclude la possibilità di impugnare le sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali e prevede che “i procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari, pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del Decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente alla predetta data”.

Tale limitazione si applica anche nei casi in cui venga applicato il precedente regime del procedimento disciplinare.

La nuova disciplina preclude la possibilità, dal momento dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 150/09, di impugnare le sanzioni disciplinari sia dinanzi ai collegi arbitrali, previsti dall’abrogato art. 55, sia all’arbitro unico, disciplinato dal Ccnq. 23 gennaio 2001.

 

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