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Concorsi: i vincitori non hanno un diritto soggettivo all’assunzione*


Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 7497 del 30 novembre 2009
di Federica Caponi

 I vincitori di un concorso non hanno un diritto soggettivo incondizionato all’assunzione, in quanto l’amministrazione può non procedere alla nomina o all’immissione in servizio per valide e motivate ragioni di interesse pubblico, che abbiano fatto venir meno la necessità o la convenienza alla copertura dei posti messi a concorso.

Inoltre, le aspettative professionali dei vincitori non devono essere risarcite.

Questi gli importanti principi chiariti dal consiglio di stato, nella sentenza n. 7497, depositata il 30 novembre scorso.

Con tale pronuncia i giudici amministrativi hanno rigettato l’appello presentato da alcuni vincitori di un concorso avverso la sentenza di primo grado del tar che aveva dichiarato legittimo il decreto con cui l’ente aveva revocato alcuni concorsi interni già banditi, tra cui quello vinto dagli appellanti.

I ricorrenti hanno presentato ricorso, lamentando l’illegittimità del decreto di revoca dei concorsi e, quali vincitori di una selezione revocata, il riconoscimento della IX qualifica funzionale, oggetto del concorso medesimo.

Nel caso di specie, l’amministrazione aveva approvato la graduatoria di un concorso interno.

Successivamente l’ente era stato trasformato e il personale dello stesso in servizio era stato inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero competente.

Tale personale era stato poi progressivamente trasferito all’ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione.

Con decreto direttoriale successivo era stato disposto di non dare corso alle procedure concorsuali interne, attesa l’impossibilità di quantificare le effettive esigenze di personale dell’ente e, quindi, era stata dichiarata priva di effetti giuridici la già approvata graduatoria del concorso interno, nella quale gli appellanti erano inseriti come vincitori.

Il consiglio di stato, richiamando la giurisprudenza maggioritaria in materia, ha precisato che i vincitori di un concorso pubblico non hanno un diritto soggettivo incondizionato all’assunzione.

L’ente interessato, infatti, ha il potere di non procedere alla loro nomina o all’immissione in servizio, dopo essere stati nominati, quand’anche abbia già individuato le sedi in cui questo debba essere prestato (Cons. Stato sez. V, 1 aprile 1999, n. 367 ).

Tale potestà deve essere riconosciuta alla P.A. tutte le volte in cui siano presenti non solo valide e motivate ragioni di interesse pubblico, che abbiano fatto venir meno la necessità o la convenienza alla copertura dei posti messi a concorso, ma anche, e a maggior ragione, quando, come nella fattispecie in esame, sia sopravvenuto un intervento normativo, che abbia di fatto impedito la nomina o l’assunzione in servizio.

Già il tar nella sentenza di primo grado aveva ritenuto rilevante la radicale trasformazione avuta dall’amministrazione da cui è sorto un nuovo soggetto di diritto.

Il consiglio di stato ha chiarito che proprio la condizione di organismo in fieri dell’ente giustifica ex se la revoca dei concorsi precedentemente banditi.

La posizione dei vincitori di selezioni pubbliche non ha natura di diritto soggettivo, ma di mera aspettativa, di fronte a motivate ragioni di interesse pubblico che facciano venir meno la necessità o anche la mera convenienza alla copertura dei posti messi a concorso da parte dell’amministrazione procedente.

Secondo i giudici, pertanto, è legittimo il decreto di revoca del concorso e le aspettative professionali dei vincitori non devono essere risarcite.

*vedi anche articolo La vittoria nel concorso non garantisce il posto-pubblicato sul sole 24 ore  28-12-09

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