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Spesa di personale: non devono essere computati gli incentivi per la progettazione, i diritti di rogito e gli incentivi Ici


Corte dei conti, Sez. Autonomie, Deliberazione n. 16/09
di Chiara Zaccagnini

Non costituiscono spese di personale gli incentivi per la progettazione interna, i diritti di rogito e gli incentivi per il recupero dell’Ici.

Questo è quanto ha precisato la Corte dei conti nella Delibera in commento, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/06, con riferimento alla spesa di personale e alla riduzione della stessa.

Le disposizioni dell’art. 1, commi 557 e 562, trovano applicazione nei confronti degli Enti Locali soggetti al Patto di stabilità e degli Enti di minori dimensioni non assoggettati alla medesima disciplina.

La spesa di personale non deve essere intesa in termini puramente formali e nominalistici, riferendola ad una generica somma pagata al dipendente, ma deve essere valutata sia la natura della spesa, che il suo impatto sulla gestione finanziaria dell’Ente.

Secondo la Corte in riferimento agli incentivi per la progettazione interna, essi vanno intesi come spese di investimento attinenti alla gestione in conto capitale e finanziate nell’ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un’opera pubblica.

Si tratta di una definizione sostanziale, secondo la quale le spese per investimento possono essere finanziate anche con ricorso all’indebitamento.

La natura degli incentivi, profondamente diversa rispetto alla generica spesa per il personale, non consente di includerli in quest’ultima.

Per quanto riguarda i diritti al rogito e gli incentivi per il recupero dell’Ici, questi non possono essere ricompresi nella dizione di spesa di personale in quanto si tratta di compensi pagati con fondi che sono in grado di autoalimentarsi con i profitti derivanti dall’attività dei dipendenti, non comportando in questo modo un effettivo aumento di spesa.

Gli incentivi per il recupero dell’Ici, inoltre, sono compensi correlati ad un incremento delle entrate dell’Ente, con conseguente miglioramento del saldo complessivo tra entrate e spese per la gestione finanziaria.

La Corte dei conti ha, pertanto, precisato che, ai sensi dell’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/06, non possono essere ricomprese nella dizione “spesa di personale” gli incentivi per la progettazione interna, i diritti al rogito e gli incentivi per il recupero dell’Ici.

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