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Personale: è lavoro subordinato quando nell’incarico sono inseriti obblighi tipici del lavoro dipendente


Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. n. 19271/09
di Chiara Zaccagnini

Il rapporto di lavoro ha natura subordinata, anche nel caso in cui sia stato formalizzato come autonomo, quando le parti, sia nel contratto, che nella gestione del rapporto, introducono elementi incompatibili con la natura autonoma dello stesso.

Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società, avverso la sentenza che aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la stessa e un lavoratore, nonostante il rapporto fosse stato qualificato come prestazione di lavoro autonomo.

Nel caso di specie, alla lavoratrice era stato affidato un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di servizi di accoglienza, ai sensi della Legge n. 1236/59.

Nella convenzione però erano stati inseriti elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, in quanto la stessa era sottoposta al potere direttivo, disciplinare e di controllo della società committente.

La lavoratrice aveva proposto ricorso, dichiarando che il rapporto, benché formalmente autonomo in realtà aveva natura subordinata, richiedendo il conseguente diritto alla ricostruzione della carriera e al corrispondente trattamento economico.

Il Giudice del lavoro e successivamente la Corte d’Appello avevo respinto il ricorso presentato, ma avevano comunque condannato la società al pagamento della somma di € 5745,77 ex art. 2126 c.c., come differenza tra il trattamento economico percepito dalla lavoratrice in virtù della prestazione di lavoro autonomo e quello che le avrebbe dovuto erogare la società se il rapporto fosse stato correttamente ad origine qualificato come subordinato.

I giudici avevano infatti chiarito che benché il rapporto fosse stato qualificato come autonomo, in realtà erano presenti elementi tipici del lavoro subordinato (come il potere direttivo, disciplinare e di controllo), incompatibile con le forme di lavoro autonomo, ma alla ricorrente non poteva essere riconosciuto il diritto alla “conversione automatica”del rapporto in lavoro subordinato perché la società era una società pubblica che per assumere doveva espletare le procedure concorsuali.

I giudici avevano infatti precisato che il rapporto alle dipendenze di una società pubblica ha le stesse tutele riconosciute alle P.A.

Non poteva, infatti, essere riconosciuto ex se come lavoro subordinato, in quanto in contrasto con le norme del pubblico impiego, che non consentono la costituzione di un rapporto di lavoro in assenza di pubblico concorso, in quanto il rapporto in oggetto trovava disciplina nell’art. 2126 c.c.

La Società aveva infine presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il rapporto di lavoro era stato inquadrato correttamente come autonomo.

Secondo la Corte di Cassazione, sebbene la convenzione sottoscritta ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 1236/59 sia uno strumento utilizzato per costituire un rapporto di lavoro autonomo e non subordinato, questo non impedisce la configurabilità nella sostanza di un rapporto di lavoro subordinato.

Nella convenzione che disciplinava l’incarico, infatti, erano stati inseriti obblighi tipici del lavoro subordinato, che sono incompatibili con la conformazione in termini di autonomia della prestazione.

La Cassazione ha infatti chiarito che “non sarebbe consentito al Legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato” e, inoltre, “norme subordinate, quale il capitolato, o fonti negoziali, quale le convenzioni, non possono determinare una qualificazione giuridica del rapporto diversa da quella che essa ha alla stregua dei parametri legali”.

I Giudici, nel caso di specie, hanno infatti accertato la sussistenza di indici tipici della subordinazione, in quanto la lavoratrice era tenuta a provvedere alle molteplici richieste del personale della società, ad osservare un rigido orario di lavoro e a essere sottoposta a continui controlli e direttive dei dipendenti della medesima.

La Corte ha così rigettato il ricorso presentato dalla società, accogliendo le richieste della lavoratrice, affermando che il carattere autonomo o subordinato di un rapporto di lavoro deve essere valutato nella sua concreta attuazione, indipendentemente dalla qualificazione giuridica contenuta nel contratto stipulato fra le parti.

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