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Multa per eccesso di velocità: può essere annullata se basata solo sulla percezione dell’agente


Corte di Cassazione, Sez. II civile, Sent. n. 22891 del 28 ottobre 2009
di Chiara Zaccagnini

La multa per eccesso di velocità, basata esclusivamente sulla percezione visiva dell’agente ha avuto al momento dell’infrazione, può essere annullata.

Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, con la quale ha rigettato il ricorso presentato dal Ministero della Difesa e dell’Interno avverso la decisione del Giudice di pace, che aveva annullato una multa per eccesso di velocità, in quanto non sorretta da elementi oggettivi.

Il Giudice di pace, a seguito del ricorso presentato da un cittadino avverso due contestazioni elevate da un agente dei carabinieri, aveva ritenuto fondata l’opposizione relativa all’infrazione dell’art. 141 del Codice della strada (guida a velocità pericolosa), in quanto basata sulla sola percezione soggettiva dell’accertatore, senza essere supportata da alcun elemento oggettivo che potesse consentire un successivo riscontro.

Tale decisione era stata appellata dal Ministero, che lamentava l’illogicità e l’insufficienza delle motivazioni fornite dal Giudice di pace, non avendo chiarito sulla base di quali elementi avesse ritenuto l’accertamento, basato sulla sola percezione soggettiva dell’agente, inattendibile e le ragioni della riduzione al minimo edittale delle sanzioni, relative alle violazioni degli artt. 152 e 172 del Codice della strada.

La Cassazione ritenuto il ricorso, presentato dal Ministero della Difesa e dell’Interno, infondato

confermando quanto deciso dal Giudice di pace, ritenendo non adeguata la sola percezione visiva dell’agente, con riferimento all’accertamento del superamento del limite di velocità.

I giudici hanno chiarito che la contestazione del superamento del limite di velocità non può essere fatta esclusivamente sulla base della percezione soggettiva dell’agente accertatore, ma deve essere supportata da elementi oggettivi che ne permettano un successivo riscontro.

La Corte di Cassazione ha rigettato così il ricorso del Ministero in quanto privo di fondamento.

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