Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Gestione impianti sportivi: è un servizio pubblico locale a rilevanza economica


Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 5097/09
di Chiara Zaccagnini

Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, è necessario verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività, anche solo in via potenziale, a rescindere dalla valutazione svolta dall’Ente.

Pertanto, la gestione di un impianto sportivo composto da un edificio con piscine e spazi di servizio, con bar e solarium  ha rilevanza economica e deve essere affidata mediante gara.

Questo è quanto ha chiarito il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società avverso la Determina di affidamento diretto del servizio di gestione di un impianto natatorio comunale ad una società a capitale interamente posseduto dal Comune.

Nel caso di specie, il Direttore del Settore dello Sport aveva affidato, con propria determina, la gestione diretta dell’impianto natatorio comunale ad una società, ritenendo tale servizio privo di rilevanza economica, classificabile tra quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di utili esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione.

Secondo i giudici amministrativi, al contrario, il servizio oggetto dell’affidamento ha rilevanza economica per la potenziale redditività.

Le caratteristiche strutturali dell’impianto non sono tali da privarlo di rilevanza economica, in quanto lo stesso è composto da un edificio con tre piscine e spazi di servizio, con annesso bar, piscina all’aperto e spazio verde destinato a solarium e, quindi, l’attività di gestione dell’impianto ha rilevanza economica e non può essere affidato direttamente, ma mediante procedura di gara.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale, sotto il profilo della rilevanza economica, è necessario verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività, anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall’Ente.

Nel caso di specie, il comportamento tenuto dall’Amministrazione è stato, secondo i Giudici, “certamente colposo in quanto la stessa si è opposta alla necessità di indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio nonostante le numerose determinazioni del Consiglio di Stato” (Sez. V, ordinanza n. 1380 del 16 marzo 2007).

Infine, secondo i Giudici, l’impresa che ha proposto ricorso non ha subito alcun danno, non essendo stata indetta nessuna gara.

È principio consolidato in giurisprudenza che “in caso di annullamento dell’aggiudicazione il danno per perdita di chance sussiste nel caso di illegittima privazione della mera possibilità di partecipare alla gara o di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto“.

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dal Comune, confermando la sentenza del Tar che ordinava all’Amministrazione di annullare l’affidamento del servizio e la condannava al pagamento del danno provocato.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni