Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Affidamenti diretti: i nuovi Pareri rilasciati dall’Antitrust


di Federica Caponi

 L’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato ha rilasciato negli ultimi due mesi nuovi pareri, ai sensi dell’art. 23-bis del Dl. n. 112/08 (recentemente modificato dalla Legge n. 166/09, di conversione del Dl. n. 135/09), a fronte di altrettante richieste presentate da parte di Enti Locali, che hanno scelto di affidare direttamente la gestione di alcuni servizi pubblici ad una loro partecipata, secondo il modulo organizzativo dell’in house providing.

L’art. 23-bis, comma 4, recentemente novellato dall’art. 15 del Dl. n. 135/09, del Dl. n. 112/08, prevede che gli Enti Locali possano affidare la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica, in deroga alla regola generale dell’affidamento tramite gara, in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento che impediscono il ricorso al mercato.

In tal caso gli Enti devono motivare la scelta dell’affidamento diretto attraverso un’analisi di mercato e chiedere un Parere all’Antitrust.

Di seguito riportiamo i nuovi Pareri recentemente rilasciati dall’Autority.

Servizi di trasporto dei diversamente abili

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emesso parere positivo a favore di un Comune che aveva chiesto di poter affidare direttamente alla propria partecipata il servizio di trasporto dei diversamente abili nel territorio dell’Ente.

L’Autority ha chiarito che nel caso di specie il servizio svolto dall’in house non è in grado di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato interessato, in ragione della ridotta dimensione in termini di popolazione interessata e dell’esiguo valore del servizio.

Trasporto scolastico

L’Autorità ha risposto negativamente ad un Comune che ha chiesto il Parere in merito alla possibilità di affidare direttamente la gestione del servizio di trasporto scolastico ad una società di capitali.

L’Autorità ha ritenuto che, per quanto di propria competenza, non ricorressero le condizioni per il rilascio del parere, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 23-bis, a causa dell’evidente mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell’affidamento in house.

Il Comune richiedente, non solo non detiene il controllo, ma non è neanche socio della società beneficiaria dell’affidamento diretto e questo inficia il rapporto di controllo tra Ente locale e la società stessa.

Ciò non consente, inoltre, di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell’attività oggetto di affidamento nei confronti dell’Ente pubblico affidante.

Anche ad un altro Comune che aveva chiesto il parere per l’affidamento diretto del servizio ad una società, l’Antitrust ha emesso parere negativo.

In tale caso, l’Autority ha ritenuto che non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere positivo a causa della mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell’affidamento in house.

Nel caso di specie, in particolare, nell’oggetto sociale della società sono comprese attività che per natura e ampiezza di tipologie appaiono inficiare il rapporto di controllo tra Ente locale e impresa beneficiaria nell’ambito della gestione in house.

Ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell’attività oggetto di affidamento nei confronti dell’Ente pubblico affidante.

Parcheggio a pagamento

L’Autorità ha risposto negativamente ad un Comune che ha chiesto il Parere in merito alla possibilità di affidare direttamente la gestione del servizio di parcheggio a pagamento ad una società.

L’Antitrust ha chiarito che nel caso di specie non ricorrevano le condizioni per il rilascio del parere positivo a causa della mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell’affidamento in house.

La natura e l’ampiezza del raggio di attività ricomprese nell’oggetto sociale della società coinvolta secondo l’Autorità contrastano con il requisito del controllo che l’Ente deve esercitare sull’impresa beneficiaria dell’affidamento nell’ambito della gestione in house.

L’Antitrust ha ricordato a tal proposito quanto chiarito dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 5082/09.

Inoltre, i Giudici amministrativi hanno precisato che in tale fattispecie non può ritenersi rispettato il requisito della prevalenza dell’attività, oggetto di affidamento, nei confronti dell’Ente pubblico affidante.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni