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Affidamenti diretti a società miste: illegittimi se il socio privato aliena unilateralmente le proprie azioni


Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 5814/09
di Chiara Zaccagnini

E’ illegittimo l’affidamento diretto del servizio di gestione degli impianti termici ad una società mista, il cui socio originario privato, scelto con gara pubblica, abbia unilateralmente alienato le proprie azioni.

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società per l’annullamento della deliberazione del Consiglio provinciale che invalidava l’affidamento alla società medesima, misto pubblico-privata, del servizio di manutenzione degli impianti termici di competenza della Provincia.

Nel caso di specie, la Provincia aveva costituito una società mista, il cui socio privato era stato individuato mediante procedura di gara, cui era stata affidata direttamente la gestione del servizio pubblico.

Successivamente il socio, per unilaterale determinazione, aveva liberamente alienato le proprie azioni, non essendovi alcuna limitazione a riguardo nello statuto societario, ed era uscito dalla compagine societaria, sostituito da due diverse società private nel corso del rapporto.

Conseguentemente, il Consiglio provinciale aveva annullato la deliberazione di affidamento diretto del servizio alla società mista, ritenendo tale affidamento non più legittimo, in quanto il nuovo partner privato non era stato scelto dalla Provincia e il servizio avrebbe dovuto essere assegnata a seguito di una procedura ad evidenza pubblica.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’affidamento diretto di un servizio pubblico ad una società esterna è consentito nei soli casi in cui il rapporto esistente con tale società presenti caratteristiche tali da ritenere quest’ultima una “derivazione” o una “longa manus” dell’Ente stesso.

La società può essere considerata un’articolazione dell’Ente solo se lo stesso esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, oltre ad una partecipazione pubblica totalitaria.

In conclusione, secondo i giudici amministrativi è illegittimo l’affidamento diretto ad una società mista, pubblico-privata, del servizio manutenzione degli impianti termici di competenza della Provincia, nonostante sia stata espletata una procedura concorsuale per l’individuazione del partner privato, quando lo stesso abbia alienato mediante determinazione unilaterale le proprie azioni.

Il Consiglio di Stato ha così rigettato l’appello, confermando quanto deciso dal Tar, e ha dichiarato legittima la Delibera provinciale di annullamento dell’affidamento diretto.

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