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Privacy: forniti dal Garante alcuni chiarimenti sulla pubblicazione on line dei dati e sul diritto di accesso alle cartelle cliniche


di Chiara Zaccagnini

 Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso nelle Newsletter n. 330 del 30 ottobre 2009 e n. 331 del 17 novembre 2009 alcuni chiarimenti in merito alla pubblicazione dei dati sulla salute e al diritto di accesso alla cartella clinica del convivente defunto.

Nella Newsletter del 30 ottobre, con riferimento alla pubblicazione on line dei dati sulla salute, il Garante ha ordinato ad una Regione la definitiva cancellazione e rimozione di dette informazioni sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale dell’Ente locale.

La Regione non aveva rimosso le informazioni sulla salute a seguito di un precedente richiamo del Garante.

L’Autority ha precisato che le informazioni sullo stato di salute, correlate di nome e cognome, non devono essere immediatamente visibili in rete, perché possono essere pubblicate on line solo informazioni che non creino disagio e conseguenze spiacevoli alle persone interessate, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il Garante ha, inoltre, posto la propria attenzione sul diritto di accesso alla cartella clinica del defunto da parte del convivente.

Nel caso in cui il convivente o la convivente di una persona defunta, che intendesse procedere in sede giudiziaria sull’operato del personale medico della struttura sanitaria dove la stessa si trovava in cura, ha diritto di accedere alla cartella clinica.

Questo è quanto ha affermato il Garante a seguito della denuncia di inerzia promossa da un cittadino a seguito delle ripetute richieste di informazioni sulle cure ricevute dalla convivente deceduta.

La direzione ospedaliera si era sempre rifiutata, nonostante il richiedente fosse stato delegato direttamente dalla convivente.

L’Autorità ha ritenuto legittima la richiesta sollevata dal convivente in base all’art. 9, comma 3, del Codice della privacy, che riconosce tale diritto “a chi ha un interesse proprio, o agisca a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.

Il Garante ha così ordinato alla struttura sanitaria di fornire la documentazione richiesta al soggetto interessato, disponendo che le spese sostenute per il procedimento venissero liquidate direttamente dall’ospedale.

Nella Newsletter del 17 novembre il Garante, a seguito di una segnalazione presentata da alcuni consiglieri di un Comune, che lamentavano la pubblicazione sul sito dell’Ente di una Deliberazione in cui erano indicati nome, cognome e stato di salute di un cittadino, ha affermato che le Amministrazioni devono compiere un’attenta selezione dei dati personali da diffondere on line.

Tale selezione deve essere svolta nel rispetto degli obblighi di legge sulla trasparenza delle proprie Deliberazioni, dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità delle finalità perseguite dai singoli atti.

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