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Consiglieri comunali: sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione solo se gli atti impugnati li riguardino direttamente


Tar Toscana, Sez. II, Sentenza n. 1403/09
di Chiara Zaccagnini

I Consiglieri comunali non sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, salvo il caso in cui gli atti di quest’ultima non incidano in via diretta sul diritto spettante al soggetto che riveste la carica di Consigliere.

Questo è quanto affermato dal Tar Toscana, nella Sentenza in commento, con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da alcuni Consiglieri comunali avverso la Determinazione con la quale il Commissario straordinario ha conferito al Segretario del Comune l’incarico temporaneo di Dirigente dei servizi attività produttive, commercio, demanio, caccia e pesca.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio opponendosi all’accoglimento del gravame, sostenendo la mancanza in capo ai ricorrenti della legittimazione attiva.

I Consiglieri si sono opposti all’operato del Commissario straordinario, in quanto secondo gli stessi sarebbe stato difforme rispetto alle intenzioni del Consiglio comunale, in merito alle attribuzioni al Segretario comunale.

Il Tar ha chiarito che i Consiglieri comunali sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza solo nel caso in cui gli atti contestati incidano direttamente sul diritto all’ufficio dei medesimi, cioè sul diritto che spetta ai soggetti che ricoprono tale carica.

I vizi che non riguardano l’iter di formazione dell’atto, adottato dall’organo collegiale, non possono essere contestati dai componenti stessi del Collegio, ma soltanto dai destinatari dell’atto o da coloro che ricoprono una posizione qualificata e differenziata di interesse legittimo rispetto allo stesso.

Nel caso di specie, i ricorrenti non lamentavano lesioni alla loro posizione di Consiglieri comunali, ma vizi che hanno inciso sulla rilevanza interna dell’atto, provocando la lesione di interessi di cui i Consiglieri però non sono titolari.

In conclusione, i Giudici amministrativi hanno affermato che nel caso in cui non vengano lesi i diritti spettanti ai Consiglieri comunali, questi non possono manifestare il loro dissenso politico verso gli atti posti in essere dall’Amministrazione, mutandone la natura e lamentando diritti di cui non sono titolari e hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai Consiglieri per difetto di legittimazione.

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