Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Procedure di gara: possono essere causa di esclusione le offerte che presentino all’evidenza aspetti di inattendibilità


Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 5597 del 18 settembre 2009
di Chiara Zaccagnini

Permane in capo all’Amministrazione, un margine di discrezionalità tecnica che può investire le componenti dell’offerta tecnica, sotto il profilo della serietà e della congruità, in riferimento all’oggetto della gara e alle modalità di esecuzione del contratto, tale da consentire l’esclusione delle offerte che presentino all’evidenza carattere di inattendibilità, fatto salvo che disposizioni di legge, di regolamento o contenute nel bando di gara prevedano diversamente.

Questo è il principio affermato dal Consiglio di Stato, nella Sentenza in commento, con la quale è stato respinto l’appello proposto da un Consorzio avverso la Sentenza del Tar Campania, che ha confermato l’esclusione della ricorrente da una gara d’appalto.

Il Comune aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento per un periodo di cinque anni.

L’Amministrazione aveva inizialmente ammesso il Consorzio alla gara, a seguito della positiva valutazione pubblica della documentazione amministrativa e, successivamente, ne aveva disposto l’esclusione, affermando la non conformità dell’offerta tecnica alle previsioni indicate nel Capitolato speciale.

Tale decisione veniva impugnata dal ricorrente davanti al Tar Campania, che confermava l’esclusione disposta dalla Commissione di gara e dichiarava il ricorso inammissibile.

L’appellante affermava che la mancata indicazione della costituzione di un ufficio locale, motivo di esclusione dalla gara, avrebbe dovuto comportare la non attribuzione di un punteggio da parte della Commissione ma non l’esclusione dalla stessa.

Inoltre, il Consorzio sosteneva che la Commissione poteva richiedere l’integrazione degli elementi mancanti nell’offerta tecnica, come previsto dal Capitolato d’appalto, prima di procedere all’esclusione.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che “in capo all’Amministrazione residua sempre, a prescindere da una regola esterna dettata da disposizioni di legge, di regolamento o rinvenibili nel bando di gara, un margine di discrezionalità tecnica che, nel prudente apprezzamento della stazione appaltante, può investire le componenti dell’offerta nella loro serietà e congruità – in relazione all’oggetto della gara ed alle modalità di esecuzione del contratto – e che consente di disporre l’esclusione di offerte che presentino all’evidenza aspetti di inattendibilità”.

Nel caso di specie, la mancanza di un elemento strutturale, connesso al corretto svolgimento del servizio, non poteva essere sanata con alcuna integrazione, in quanto ciò avrebbe comportato la violazione del principio della par condicio dei partecipanti alla procedura.

La mancata previsione nel progetto presentato di un ufficio locale come espressamente richiesto nel Capitolato, e le motivazioni correlate a tale carenza, secondo i Giudici Amministrativi sono in conflitto con quanto previsto dal Capitolato, il quale prevedeva l’attivazione di un ufficio per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri e la gestione del back-office nelle immediate vicinanze (massimo 5 Km) dal Comune.

Il Consiglio di Stato ha pertanto rigettato l’appello in quanto l’offerta tecnica non conteneva tutti gli elementi richiesti e ha dichiarato l’esclusione disposta dalla Commissione di gara legittima, permanendo in capo all’Amministrazione il potere di escludere dalla gara le offerte che presentino all’evidenza aspetti di inattendibilità.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni