Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Privacy: alcuni chiarimenti forniti dal Garante su videosorveglianza e controllo dei lavoratori


Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto nella Newsletter n. 328 del 22 settembre 2009 alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo di telecamere presso edifici pubblici e al potere di controllo dei datori di lavoro sulla navigazione internet effettuata dai propri dipendenti.

In merito all’utilizzo di telecamere, il Garante ha autorizzato l’installazione di un impianto di videosorveglianza presso un Istituto scolastico, al fine di contrastare atti vandalici e teppismo come strumento di prevenzione e deterrenza.

L’installazione di tali impianti è condizionata, però, al rispetto di alcuni adempimenti, che sono stati delineati dal Garante, al fine di tutelare i soggetti che frequentano l’Istituto scolastico.

L’impianto deve essere sottoposto a una verifica preliminare da parte dell’Autorità, le telecamere devono essere installate in aree perimetrali esterne, riprendere esclusivamente le mura esterne dell’edificio, essere in funzione negli orari in cui il personale di servizio non è presente nell’Istituto e non devono essere inquadrati nel dettaglio i volti delle persone.

Inoltre, il Garante ha ritenuto opportuno delineare le modalità e le caratteristiche tecniche da applicare per utilizzare correttamente l’impianto di videosorveglianza, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme sulla protezione dei dati personali.

Le immagini raccolte potranno essere visualizzate solo dalla Polizia o dall’Autorità giudiziaria, quelle che non verranno visualizzate in tempo reale dovranno essere conservate in un server e cancellate 72 ore dopo la registrazione, infine, dovranno essere adottate misure idonee a segnalare la presenza di telecamere  mediante l’utilizzo di cartelli, visibili anche di notte.

Le linee guida che il Garante ha approvato in merito all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli Istituti scolastici devono essere rispettate e applicate anche nei casi di installazione di telecamere in qualsiasi edificio pubblico.

Infine, nel caso in cui l’accesso a tali edifici richieda la raccolta dei dati personali, dovrà essere predisposto un modulo che permetta ai soggetti di scegliere se consentire oppure negare il trattamento dei propri dati personali.

Il Garante si è espresso, successivamente, in merito al potere di controllo dei datori di lavoro sull’utilizzo di internet da parte dei dipendenti.

È stato chiarito che il monitoraggio sistematico e continuativo della navigazione in internet dei lavoratori da parte dei datori è illecito, in quanto in tal modo viene violato il divieto, imposto dallo Statuto dei lavoratori, dell’impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei dipendenti.

Il Garante ha condannato una Società che aveva monitorato per 9 mesi la navigazione on line di un dipendente, mediante l’utilizzo di un software in grado di registrare le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni e il tempo trascorso su ogni pagina dal lavoratore.

Inoltre, la Società aveva attivato il controllo senza il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali, senza l’autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro e non l’aveva giustificato con esigenze organizzative e produttive.

Il Garante della privacy ha precisato che i controlli da parte dei datori di lavoro sono possibili, ma entro certi limiti.

Sono, infatti, consentite tali verifiche in modo graduale e attraverso accertamenti generali per giungere, in caso di necessità, a quelli individuali.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni