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Incarichi esterni: non si applica alle procedure comparative la disciplina dei pubblici concorsi


Tar Veneto, Sez. II, Sent. n. 2187/09
di Chiara Zaccagnini

I principi e le norme in materia di pubblici concorsi non sono applicabili alle procedure comparative per la scelta dell’esperto, previste dall’art. 7, comma 6-bis, del Dlgs. n. 165/01.

È questo l’importante principio affermato dal Tar Veneto, nella Sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un soggetto avverso l’annullamento la Determinazione dirigenziale di un Comune per il conferimento dell’incarico di Direttore artistico del Teatro Comunale.

Il Comune aveva dato inizio alle procedure per l’individuazione di un collaboratore quale Responsabile della Direzione artistica del Teatro, che si sarebbero concluse con la scelta del soggetto e conseguente stipulazione di un contratto di collaborazione esterna.

Il soggetto così individuato avrebbe instaurato un rapporto di lavoro autonomo con l’Ente.

L’Ente aveva dato notizia di tale procedura comparativa, mediante l’affissione di avviso pubblico, nel quale erano state specificate le modalità con le quali tale collaboratore sarebbe stato individuato.

L’Amministrazione aveva affermato di pervenire all’individuazione del Direttore artistico, mediante procedura comparativa relativa all’esame dei titoli e dei curricula professionali dei candidati e di un colloquio sostenuto da una Commissione tecnica, nominata dal Dirigente del Settore Cultura, limitando in questo modo il proprio potere discrezionale.

Il ricorrente ha contestato la scelta alla quale l’Amministrazione è pervenuta, sostenendo che il procedimento di valutazione comparativa non era stato svolto correttamente in quanto avrebbero dovuto essere seguite le procedure concorsuali.

La procedura comparativa richiede l’esame dei titoli e dei curricula professionali e di un colloquio da parte della Commissione individuata.

Nel caso di specie, quest’ultima, non ha espresso valutazioni specifiche con riferimento alla documentazione presentata.

Tali valutazioni, secondo i Giudici amministrativi, sono necessarie per la scelta del soggetto a cui affidare tale incarico, che, in mancanza di tali specifiche come nel caso di specie, altrimenti non è sostenuta da motivazioni sufficienti.

Con questa Sentenza, il Tar Veneto ha confermato quanto espresso anche dal Tar Basilicata nella Sentenza n. 505/07.

I Giudici amministrativi, nella richiamata Sentenza, hanno chiarito che la procedura comparativa prevista dall’art. 7, comma 6-bis, non si conclude con l’attribuzione di un punteggio e/o con la formazione di una graduatoria finale di merito, ma consiste in una valutazione dei curricula, delle competenze e delle esperienze degli aspiranti all’incarico.

Gli atti di conferimento degli incarichi fanno parte della materia del pubblico impiego privatizzato, la quale è stata devoluta al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro.

In conclusione, i principi e le norme in materia di concorsi pubblici per l’ammissione agli impieghi non sono applicabili alle procedure comparative per l’attribuzione di incarichi esterni, e come tali non legati all’Amministrazione da un rapporto di lavoro subordinato.

Il Tar Basilicata afferma, inoltre, che gli atti di conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono inclusi nella categoria degli atti di micro organizzazione, come previsto dagli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, e quindi sono di competenza dirigenziale e non dell’organo politico, in quanto deve essere verificata l’oggettiva indisponibilità di personale adeguatamente qualificato a svolgere l’attività oggetto dell’incarico, verifica che può essere correttamente adempiuta dal Dirigente, in quanto la gestione del personale ad esso assegnato rientra tra i propri compiti fondamentali.

Nel caso di specie, i Giudici amministrativi hanno accolto in parte il ricorso presentato, annullando la Determinazione dirigenziale, in quanto l’Amministrazione è obbligata a svolgere correttamente tutte le fasi che compongono la procedura comparativa utilizzata.

Al contempo, però, il Tar ha respinto il ricorso in quanto per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni (ex art. 7, Dlgs. n. 165/01), la P.A. è obbligata all’espletamento di procedure di raffronto e verifica delle capacità e competenze professionali dei soggetti interessati, ma tali procedure non possono essere assimilate a quelle selettive concorsuali, proprie delle assunzioni di personale.

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