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Diritto d’accesso: deve essere supportato da un interesse concreto alla conoscenza


Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 5100/09
di Chiara Zaccagnini

La richiesta dell’accesso agli atti deve essere connessa ad esigenze concrete del richiedente di conoscere determinati atti, al fine di verificare se sussiste o meno una lesione della propria sfera giuridica ed un interesse specifico a procedere per la tutela delle proprie posizioni giuridiche.

Questo è il principio affermato dal Consiglio di Stato, nella Sentenza in commento, con la quale ha rigettato il ricorso presentato da una dipendente di una Provincia avverso la Sentenza del Tar, che ha respinto la richiesta di accesso agli atti di una selezione concorsuale.
Il ricorrente aveva promosso ricorso al Presidente della Repubblica per la riforma della Sentenza di 1°grado che aveva rigettato il ricorso avverso il diniego espresso da un Comune all’istanza d’accesso agli atti relativi ad una procedura concorsuale, alla quale l’interessato non ha potuto partecipato in quanto non possedeva uno dei requisiti richiesti per la partecipazione della selezione de qua.

I Giudici in primo grado avevano rigettato tale ricorso per mancanza di interesse, in quanto l’interessato non aveva partecipato alla selezione in oggetto.
L’appellante, nella presentazione del ricorso, aveva lamentato la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., e degli artt. 2, 3, 7 e 22 della Legge n. 241/90, nonché il difetto di motivazione, mancanza dei presupposti e dell’istruttoria e, infine, aveva evidenziato come il Giudice di primo grado non aveva prestato la dovuta attenzione al fatto che alla procedura selettiva aveva partecipato un solo candidato e, quindi, un eventuale annullamento avrebbe comportato una riforma della stessa.

L’Amministrazione si era costituita in giudizio e aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta d’accesso da parte dell’appellante, in quanto la stessa non aveva preso parte alla procedura concorsuale e, quindi, non poteva vantare un interesse specifico finalizzato alla tutela delle proprie posizioni giuridiche.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’interesse specifico che deve supportare la richiesta d’accesso non deve essere astratto, estraneo al procedimento e basato su presunte illegittimità.

Nel caso di specie, la ricorrente non aveva una relazione diretta con la selezione concorsuale, in quanto non aveva partecipato alla stessa e, pertanto, il ricorso era basato sulla presunzione di errore da parte dell’Amministrazione nell’indizione della procedura.
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso, dichiarando la richiesta di accesso agli atti illegittima, in quanto non supportata da esigenze tali da poter giustificare una tutela delle proprie posizioni giuridiche e una verifica delle eventuali lesioni derivanti dalla procedura contestata.

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