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Autovelox: le indicazioni per il corretto utilizzo fornito dal Ministero degli Interni


Il Ministro dell’Interno ha emanato una Direttiva (Prot. 300/A/09) per garantire il corretto utilizzo degli strumenti di controllo della velocità stradale, per il raggiungimento di una coordinata prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade.

Non vengono introdotte novità legislative dalla Direttiva Maroni, ma vengono forniti agli organi di Polizia stradale criteri di indirizzo e coordinamento nell’applicazione dei controlli della velocità stradale.

Secondo l’art. 142, comma 6-bis, del Codice della Strada (CdS) le postazioni di controllo, sia fisse che mobili, devono essere preventivamente segnalate mediante apposita segnaletica luminosa, installata ad adeguata distanza dal dispositivo e ben visibile.

Non è consentito l’utilizzo di immagini fotografiche che permettono l’identificazione delle persone che si trovano sul veicolo, nei casi in cui vengano utilizzate postazioni fisse o mobili, ad esclusione dei dispositivi laser.

La violazioni di tale disposizione può dar luogo ad esposti al Garante della privacy o a denunce penali.

La Direttiva, inoltre, mette in evidenza che “l’impiego di postazioni fisse, senza la presenza degli operatori di polizia, non può ritenersi una modalità ordinaria di controllo, ma dovrà rappresentare uno strumento utilizzabile solo su alcune strade ed in presenza di determinate circostanze”

L’attività che dovrà essere svolta dagli organi di Polizia stradale, individuati dall’art. 11, comma 3, del CdS, dovrà rispettare i seguenti requisiti:

  • – individuazione dei punti critici per la circolazione, in cui la sinistrosità è maggiore, con riferimento al biennio precedente;
  • – ricognizione e revisione dei tratti di strada in cui è consentito l’impiego di sistemi di controllo remoto delle violazioni, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 168/01;
  • – proporzione tra la sanzione comminata al conducente e il pericolo causato dalla loro condotta di guida;
  • – contestazione immediata solo nei casi in cui sussistono tutte le garanzie per la sicurezza della circolazione e degli operatori;
  • – coordinamento territoriale tra le Forze di polizia per evitare la contemporanea effettuazione di più rilevamenti sul medesimo tratto di strada.

Il monitoraggio sul territorio dell’eccesso di velocità e la pianificazione delle attività di controllo spetta, secondo quanto confermato dalla Direttiva, ai Prefetti che devono assicurare che tali strumenti vengano utilizzati come prevenzione e non come dispositivi per raccogliere soldi da parte degli Enti.

Momento di confronto e di valutazione sarà la Conferenza provinciale permanente prevista dall’art. 11 del Dlgs. n. 300/99 e smi.

Semestralmente verrà approvato dalle Conferenze provinciali permanenti un documento riepilogativo, comprendente le rilevazioni effettuate, lo stato di sicurezza delle strade e le iniziative adottate.

Tale documento dovrà essere inviato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Secondo la Direttiva Maroni, i proventi delle contravvenzioni effettuate spettano ai proprietari delle strade su cui sono state rilevate.

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