Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Società partecipate: le novità introdotte dalla Legge n. 102/09, di conversione del Dl. n. 78/09, e dalla Legge n. 99/09


di Federica Caponi

Sono state pubblicate sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 la Legge n. 99/09 (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”), che ha modificato l’art. 13 del Dl. n. 223/06, e sulla G.U. n. 179 del 4 agosto 2009 la Legge n. 102/09, di conversione del Dl. n. 78/09, che ha modificato alcune norme che riguardano le società partecipate dagli Enti Locali, affidatarie di servizi pubblici e strumentali.

Costi di funzionamento degli organi delle società partecipate (art. 17, commi 22-bis e 22-ter, Dl. n. 78/09)
Tali disposizioni riconoscono agli Enti Locali soci la facoltà di revocare anticipatamente gli organi amministrativi, di controllo e gli organismi di vigilanza in carica delle società da questi partecipate, anche indirettamente, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, al fine di ridurre i costi di funzionamento di organi sociali.
Tale facoltà può essere esercitata entro il 5 febbraio 2010 (6 mesi dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 78/09).
A tal fine, potranno essere approvate delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.
L’eventuale revoca così disposta integra gli estremi della giusta causa di cui all’art. 2383, comma 3, del Codice Civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati a ottenere alcun risarcimento.
Società partecipate dagli Enti Locali (art. 19, Dl. n. 78/09)
La Legge di conversione del Dl. n. 78/09 ha previsto che le Società interamente pubbliche, o controllate dagli Enti Locali, strumentali o affidatarie dirette di servizi pubblici, siano assoggettate al Patto di stabilità.
Entro il 30 settembre 2009 dovrà essere emanato un Decreto interministeriale che dovrà definire le modalità e la modulistica, al fine dell’applicazione a tali Società delle norme relative al Patto.
Pertanto, il Legislatore ha iniziato a dare attuazione, con tale norma, a quanto previsto dal comma 10, dell’art. 23-bis del Dl. n. 112/08, che delegava il Governo ad emanare, entro febbraio 2009, un Regolamento, che avrebbe dovuto indicare le modalità per l’assoggettamento delle partecipate al Patto di stabilità.
Ad oggi, il dettato dell’art. 23-bis è rimasto inattuato e, con la Legge n. 102/09, il Legislatore ha “provato” a dare inizio all’ormai più volte annunciata “riforma dei servizi pubblici”.
Non resta altro che aspettare il Dm. e vedere come potrà applicarsi alla Società partecipate dagli Enti Locali il Patto di stabilità.
L’art. 17, comma 1, del Dl. n. 78/09, così come modificato dalla Legge n. 102/09, ha modificato nuovamente l’art. 18 del Dl. n. 112/08, che ha introdotto vincoli alle Società partecipate in materia di assunzioni di personale, utilizzando però una dizione che si presta a interpretazioni contrastanti.
La novellata norma prevede che le Società, partecipate interamente o controllate dagli Enti Locali, affidatarie dirette di servizi pubblici locali senza gara (le così dette in house providing) o che gestiscono servizi strumentali “inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’Istat, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della Legge n. 311/04”, siano vincolate al rispetto delle norme in materia di riduzione della spesa di personale proprie degli Enti partecipanti.
Inoltre, sempre “le predette società”, dovranno adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le Amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali, delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze.
L’inciso introdotto dalla Legge di conversione, che richiama “il conto economico consolidato della P.A”, lascia perplessi, in quanto, l’elenco dell’Istat, che indica le P.A. inserite nel conto economico consolidato, non contiene alcun riferimento alle Società in house costituite dagli Enti Locali per la gestione di servizi pubblici locali o strumentali.
Gli Enti in esso richiamati, infatti, ad eccezione delle P.A., sono costituiti per la maggior parte da società partecipate dalle Amministrazioni centrali o da qualche Fondazione o altro organismo di cui alcuni Enti Locali possono detenere una quota azionaria, ma non vi sono menzionate le numerose in house costituite dai Comuni o dalle Province per la gestione dei propri servizi.
Autorevole dottrina ha interpretato tale disposizione come se non fosse stata integrata.
Ricordiamo, infatti, che l’art. 17, versione originaria del Dl. n. 78/09 (vedi Newsletter SELF n. 1 – Luglio 2009), estendeva chiaramente alle “in house”, alle Società strumentali e a quelle controllate dagli Enti Locali l’applicazione delle norme, che vincolano gli Enti soci, in materia di contenimento delle spese di personale.
Il dubbio, in merito alla disposizione in commento, sorge in quanto l’inciso aggiunto dal Legislatore della Legge n. 102/09 (“inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’Istat, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della Legge n. 311/04”) appare riferito alle Società partecipate.
Non sembra, infatti, possa dirsi riferito alle P.A., socie delle richiamate Società, in quanto il Legislatore nel primo rigo, al fine di individuare quali siano i soci pubblici, che partecipando a Società con le caratteristiche sopra individuate, determinano l’estensione, a queste ultime, delle proprie norme in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, richiama espressamente le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01.
Sembrerebbe, pertanto, più corretta l’interpretazione che sostiene che tale nuova disposizione, per quanto in modo curioso, assoggetti ai limiti in materia di contenimento della spesa di personale le Società partecipate dalle P.A., inserite nell’indice Istat relativo al conto economico consolidato dello Stato.
Resterebbero, quindi, escluse le Società costituite dai Comuni o da altri Enti Locali per la gestione dei servizi pubblici o strumentali, non inserite in tale elenco.
Altrimenti, non si capirebbe neppure perché il Legislatore avesse voluto integrare la norma del Dl. n. 78/09 con tale inciso, se l’intento fosse stato quello di mantenere inalterata la portata applicativa, già chiara, della stessa.
La Legge n. 102/09 ha fatto chiarezza, fortunatamente, su un’altra questione, quella relativa al termine entro cui gli Enti Locali devono approvare la Delibera di autorizzazione al mantenimento delle partecipate in essere (vedi Newsletter SELF n. 1 – Luglio 2009).
Gli Enti avranno tempo fino al 31 dicembre 2010 per verificare la legittimità della loro partecipazioni societarie, secondo quanto stabilito dall’art. 71 della Legge n. 69/09.
E’ stata infatti soppressa la lett. b) dell’art. 2 dell’art. 19 del Dl. n. 78/09, che prevedeva il termine del 30 settembre 2009 e che si poneva in contrasto con la sopra richiamata norma della Legge n. 69/09.
Modifiche all’art. 13 del Dl. n. 223/06 (art. 48, Legge n. 99/09)
La Legge n. 99/09, concernente “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, che entrerà in vigore il 15 agosto 2009, contiene alcune modifiche all’art. 13 del Dl. n. 223/06.
Tale norma abolisce il divieto per le Società che gestiscono servizi strumentali di realizzare prestazioni soltanto a favore degli Enti soci.
Nell’inciso al comma 1 dell’art. 13 è stata, infatti, soppressa la parola “esclusivamente” e, pertanto, sembra possibile che tali Società possano svolgere servizi anche a favore di soggetti diversi oltre ai soci.
Certamente dovranno comunque realizzare la parte prevalente delle loro attività a favore degli Enti soci, limite che vincola anche le Società di gestione dei servizi pubblici.
Sembrerebbero, quindi, aprirsi nuove prospettive per tali organismi, che potrebbero tornare ad essere (o diventare) un interessante strumento di gestione per gli Enti Locali.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni