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Farmacie: dal 1° gennaio 2010 lo scontrino fiscale per l’acquisto di farmaci dovrà contenere il codice AIC


Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato un Provvedimento concernente la certificazione della spesa sanitaria per l’acquisto di medicinali, rinviando all’Agenzia delle Entrate il compito di fornire “indicazioni, immediatamente operative, affinché, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto di farmaci riportati in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati”.


Inoltre, il Garante ha affermato che i titolari del trattamento dei dati personali dovranno adeguarsi a tale disciplina entro e non oltre il 1° gennaio 2010.
In base alla normativa fiscale, ai fini della deduzione dell’imponibile e alla detrazione d’imposta, per le spese sanitarie, costituisce condizione necessaria la certificazione mediante fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del Codice Fiscale del destinatario.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 156/09, ha affermato che con riferimento alla necessità di specificare la natura del prodotto, è sufficiente l’indicazione generica di “farmaco” o “medicinale”, mentre per il soddisfacimento del requisito relativo all’indicazione della qualità del prodotto è necessaria la denominazione del farmaco acquistato.
Il Garante, a seguito di numerose segnalazioni, ha messo in evidenza come al momento della presentazione della documentazione fiscale per la denuncia dei redditi l’indicazione della denominazione del farmaco sullo scontrino fiscale, “oltre del codice fiscale del destinatario, anche della natura, della qualità e della quantità dei medicinali acquistati configura, infatti, un trattamento sistematico di dati personali sulla salute degli interessati, idoneo a rilevare anche le patologie”.
L’Autorità per sopperire a tali esigenze, sia di tutela della riservatezza dei cittadini, che per evitare indebite deduzioni e detrazioni fiscali, ha previsto che l’indicazione della qualità del prodotto acquistato sullo scontrino fiscale sia sostituita dal numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), acquisito attraverso lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco.
In quanto “l’univoca individuazione codificata della qualità del bene, unita alla sua natura, quantità e prezzo consente(,….,) di rendere trasparente, nei confronti dei cittadini, il contenuto dello scontrino alla fine della verifica dell’importo pagato per ciascun farmaco acquistato.
Pertanto, per lo svolgimento delle attività istituzionali in ambito fiscale, non risulta indispensabile che lo scontrino, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, riporti in chiaro la denominazione commerciale del farmaco acquistato”.
In conclusione, le indicazioni che dovranno essere contenute nello scontrino fiscale sono:
• natura e quantità dei medicinali acquistati;
• codice AIC;
• codice fiscale del destinatario dei medicinali.
Ai fini della detrazione o deduzione fiscale saranno considerati validi, fino al 31 dicembre 2009 e non oltre, sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema, che quelli emessi secondo il nuovo modello sopra delineato.

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