Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Diritto d’accesso dei Consiglieri: la richiesta può essere verbale


Tar Piemonte, Sez. II, Sent. n. 2128/09
di Chiara Zaccagnini

Il diritto d’accesso del Consigliere comunale non è sottoposto ai vincoli e alle limitazioni previste dall’ordinario accesso, di cui alla Legge n. 241/90.


Questo è il principio ribadito dal Tar Piemonte, nella Sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da due Consiglieri comunali avverso l’atto con cui il Comune aveva negato l’accesso ai documenti richiesti.
I Consiglieri, neoeletti alle ultime elezioni amministrative, avevano presentato richiesta verbale di accesso alle delibere assunte dal Commissario Prefettizio, al fine di svolgere al meglio le loro funzioni.
A seguito del diniego del Comune motivato dal fatto che la richiesta era priva della forma necessaria, i ricorrenti avevano presentato ulteriore istanza scritta correlata da osservazioni e richieste dettagliate.
Il Comune aveva rigettato nuovamente la richiesta, sostenendo che questa doveva essere presentata in forma scritta e nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo e dalla Legge n. 241/90.
I Consiglieri hanno impugnato l’atto, ritenendo:
1. violato l’art. 43 del Dlgs. n. 267/00, il quale non subordina il diritto di accesso dei Consiglieri comunali all’onere di motivare la richiesta e di dimostrare la titolarità di un interesse ad ottenere la documentazione;
2. che il diritto di accesso non sia condizionato a determinate formalità, in quanto l’unico limite riguarda l’eccessiva indeterminatezza e genericità dell’istanza.
Nel caso di specie, la richiesta presentata dai Consiglieri, secondo il Tar, è circoscritta sia in termini temporali che di oggetto, rispettando il limite imposto sull’indeterminatezza e sulla genericità.
I Giudici, inoltre, hanno chiarito che deve essere nettamente distinto il diritto di accesso dei privati, disciplinato dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90, da quello dei Consiglieri comunali, privato di alcuni limiti dettati per il generale e ordinario diritto di accesso, tra cui:
– l’onere della richiesta scritta;
– la prova della titolarità di un interesse alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante;
– l’onere della motivazione;
– il limite del controllo dell’attività dell’Ente.
Sul Consigliere comunale non grava infatti nessun onere di motivazione della richiesta di accesso agli atti, in quanto tale diritto è finalizzato al pieno svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale.
Il Consigliere comunale, al contempo, non può abusare di tale diritto per il raggiungimento di scopi che potrebbero arrecare danni all’Ente.
L’art. 43, comma 2, del Tuel, richiamato dai ricorrenti, prevede che “i Consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché delle loro aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.”
I Giudici hanno precisato che il diritto di acceso dei Consiglieri comunali non è sottoposto alle limitazioni proprie dell’Istituto disciplinato dall’art. 22 della Legge n. 241/90.
Il diritto d’accesso dei Consiglieri è ammesso per tutte le notizie e le informazioni utili all’adempimento del proprio mandato, senza limitazioni alcune.
In ogni caso, l’istanza non può essere generica e indiscriminata, ma deve contenere almeno gli elementi identificativi dei documenti richiesti. Tale considerazione è l’unico limite imposto dalla disciplina al diritto d’accesso esercitato dai Consiglieri comunali.
In conclusione, la norma non richiede che l’istanza sia formulata in forma scritta, ma è sufficiente una richiesta verbale, da cui si evincono le indicazioni sufficienti ad identificare gli atti e i documenti oggetto della richiesta.
Il Collegio, in base alle considerazioni sopra evidenziate, ha accolto il ricorso presentato dai Consiglieri, dichiarando infondate le argomentazioni fornite dal Comune e obbligando l’Ente a consentire l’accesso ai documenti richiesti dagli appellanti.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni