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Colpa grave: vi è solo in presenza di una macroscopica e grossolana trascuratezza


Corte dei conti, Sez. I Centrale Appello, Sentenza n. 489/09
di Federica Caponi

L’elemento soggettivo della colpa grave è caratterizzato dalla macroscopica e grossolana trascuratezza nello svolgimento della gestione dell’Ente.


E’ questo l’importante principio ribadito dalla Corte dei conti, nella Sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da alcuni amministratori di un Comune, avverso la Sentenza di primo grado che li aveva condannati al pagamento in favore dell’Ente di una somma come risarcimento del danno erariale causato in relazione all’occupazione d’urgenza, Deliberata dalla Giunta, per un periodo massimo di 5 anni dalla immissione in possesso, di un’area destinata alla costruzione di alloggi popolari e di opere di urbanizzazione.
Il Giudice di primo grado aveva determinato il danno, tenendo conto della differenza fra l’indennità di esproprio, calcolata secondo le pronunce della Corte costituzionale, e il costo sostenuto per la transazione con una Società proprietaria del terreno.
Gli Amministratori avevano presentato ricorso avverso la Sentenza, sostenendo la prescrizione dell’azione e l’inesistenza della colpa grave.
La Corte dei conti, per quanto riguarda la prescrizione della azione, ha precisato che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge n. 20/94, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso.
Nel caso di specie, trattandosi di danno indiretto, ravvisabile quando l’Amministrazione risarcisca un terzo del danno causato dal dipendente, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione decorre dalla data in cui, con Sentenza passata in giudicato o con transazione approvata nei modi di legge, sorge il titolo esecutivo o l’obbligazione di pagamento per l’Ente, in quanto è in quel momento che si realizza una situazione giuridica produttiva di danno, rapportabile all’emissione dei mandati di pagamento.
Per quanto riguarda la colpa grave, il Collegio non ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo che qualifica tale fattispecie.
I Giudici contabili hanno infatti chiarito che la colpa grave si realizza soltanto a fronte di una macroscopica e grossolana trascuratezza nello svolgimento della gestione dell’Ente.
Nel caso di specie, la Corte dei conti ha ritenuto non prescritta l’azione, ma ha accolto il ricorso per mancanza dell’elemento soggettivo proprio della colpa grave.

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