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Concorsi: l’omessa indicazione sulla busta della dicitura indicata nel bando non può essere causa di esclusione


Tar Lazio, Sez. II Ter, Sent. n. 5748/09
di Chiara Zaccagnini

E’ irragionevole sanzionare con l’esclusione l’omessa indicazione, sulla busta della domanda di partecipazione, della dicitura relativa al concorso in quanto tale mancanza non causa disservizi all’Amministrazione.


Questo è quanto affermato dal Tar Lazio, nella Sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da alcuni concorrenti alla procedura selettiva indetta da un Comune avverso l’atto di esclusione dalla stessa.
I ricorrenti, nonostante avessero partecipato alla prova preselettiva, erano stati esclusi in quanto non avevano indicato sulla domanda di partecipazione la dicitura relativa al concorso, come previsto dall’art. 5 del bando.
I ricorrenti hanno promosso l’impugnativa, chiedendo l’annullamento degli stessi per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del bando, ritenendo l’esclusione illegittima, perché assunta in violazione delle stesse prescrizioni del bando finalizzate a consentire operazioni concorsuali semplificate, violando in questo modo il principio del “favor partecipationis”.
Inoltre, lo stesso bando disponeva che “tutti i candidati che avranno compilato la domanda di partecipazione secondo le indicazioni fornite, verranno ammessi alla selezione in questione. L’esclusione dei candidati per difetto di uno o più dei requisiti di partecipazione avverrà con atto del dirigente interessato”.
Infine, i ricorrenti hanno evidenziato che l’omessa indicazione sulla busta, contenente la domanda di partecipazione, a pena di nullità, costituisce un’irregolarità formale che non è sufficiente a giustificare l’esclusione dei ricorrenti dalle successive prove concorsuali.
Il Comune si è costituito in giudizio, contestando l’irricevibilità del ricorso, relativamente all’impugnazione del bando e richiedeva il rigetto in quanto infondato  nel merito.
Il Tar ha accolto la domanda di sospensiva e ha disposto la riammissione dei soggetti alle procedure selettiva, con riserva alla successiva fase concorsuale.
Il Comune ha richiesto la declaratoria di improcedibilità, con riferimento a due dei sette candidati, per sopravvenuta mancanza di interesse, in quanto gli stessi non avevano superato le prove scritte  e, quindi, non erano stati ammessi alla successiva prova orale.
I Giudici hanno accolto la richiesta del Comune relativamente ai ricorrenti che non avevano superato la prova.
Il Tar ha dichiarato che la condizione prevista dal bando è illogica nella parte in cui sanziona, con l’esclusione, l’omessa indicazione della dicitura prevista, in considerazione anche della struttura non particolarmente complessa dell’Ente.
Una clausola come quella, se inserita in un bando di gara per un appalto pubblico, non sarebbe sottoposta ai controlli di illegittimità, in quanto la mancata indicazione dell’esclusione pregiudicherebbe il principio della “par condicio” tra i concorrenti.
Al contrario, nelle procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti, tale principio deve essere garantito nelle fasi di selezione e con riferimento al termine finale di presentazione della domanda.
Deve essere privilegiato il “favor partecipationis”, il quale, nel caso di procedure concorsuali assume un rilievo diverso rispetto a quello rilevato nell’ambito delle gare ad evidenza pubblica. Nelle procedure selettive, infatti, va ad influire sulle prospettive di vita e sullo stesso sviluppo della personalità del candidato.
Secondo i Giudici amministrativi, pertanto, l’eccessivo formalismo non è giustificato, in riferimento alle procedure concorsuali per l’assunzione di personale, mentre nelle procedure di gara, è legittimato in virtù del “favor partecipationis” e della “par condicio”.
Per tali considerazioni nel caso di specie, il Tar ha accolto il ricorso presentato dai candidati, disponendo il conseguente annullamento degli atti impugnati.

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