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Privacy: nessuna sanzione per le cartelle di pagamento notificate senza busta chiusa


Corte di Cassazione,Sez. Tributaria Civile, Sent. n. 17194/09 del 23 luglio 2009
di Chiara Zaccagnini

La notifica di cartelle di pagamento senza busta chiusa non comporta l’applicazione di sanzioni e la violazione della privacy.


Questo è quanto viene affermato dalla Corte di Cassazione, nella Sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una Onlus e da un contribuente, per l’annullamento di un avviso di mora.
Il ricorrente contestava la cartella, notificata senza busta chiusa, in quanto non dotata della sottoscrizione del responsabile e dell’indicazione dell’Autorità amministrativa alla quale proporre il ricorso.
La Corte di Cassazione ha confermato quanto deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, che aveva rigettato il ricorso della Onlus.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva lamentato, come motivi del ricorso:
– la presunta irregolarità per la mancata notificazione dell’istanza di pubblica udienza. Nel processo tributario, tale notifica può essere essere fatta con lettera raccomandata in ogni fase del processo, salvo che non sussista un’esplicita indicazione opposta, ai sensi dell’art. 16 del Dlgs. n. 546/92;
–  la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente;
– la mancata indicazione, nell’atto notificato al destinatario, dell’Autorità alla quale ricorrere e il relativo termine, come previsto dalla Legge n. 241/90;
– la violazione della privacy perché l’atto era stato notificato non in busta chiusa; La Corte di Cassazione in merito a tali osservazioni presentate dal ricorrente, ha chiarito che:
– la mancata sottoscrizione non implica l’invalidità dell’atto, in quanto la sua sussistenza non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o dalla sottoscrizione, ma dalla sua riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere di emissione.
La cartella esattoriale deve essere predisposta secondo il modello, dettato dall’art. 25 del Dpr n. 602/73, approvato dal Ministero delle Finanze, il quale non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ritenendo sufficiente l’indicazione della provenienza, la somma da pagare e il codice della causale.
L’avviso di pagamento, come la cartella, ha una disciplina determinata, la quale non prevede la sottoscrizione da parte del funzionario competente.
– La mancata indicazione non comporta la nullità dell’atto in quanto la Legge non prevede sanzioni in tal senso, ma prescrive soltanto, all’art. 3 della Legge sopracitata, l’indicazione del termine e dell’Autorità giurisdizionale alla quale ricorrere e all’art. 7 della Legge n. 212/00 l’indicazione dell’Autorità amministrativa soltanto in alternativa a quella dell’organo giurisdizionale;
– Per quanto riguarda la presunta violazione della privacy non può essere contestata di fronte al Giudice tributario, per difetto di interesse del contribuente, in quanto la modalità utilizzata per la notifica non produceva effetti sulla validità dell’avviso di mora. Nel caso tale difetto può essere fonte di danno verso il concessionario da contestare davanti al giudice ordinario e non in un contenzioso tributario, nel quale non sono previste azioni di condanna risarcitorie;
Il Dpr n. 602/73 all’art. 26, riformulato dall’art. 12 del Dlgs. n. 46/99, nel disciplinare che la notifica della cartella avvenga in plico chiuso, non prevede sanzioni tributarie di alcun genere nel caso in cui non venga applicata tale modalità.
Inoltre, la notifica di pagamento senza busta chiusa non comporta né l’applicazione di sanzioni né la violazione della privacy, in quanto la disciplina nel delineare le modalità di comunicazione delle cartelle non prevede pene nel caso in cui non venga osservata tale prassi.
La Corte di Cassazione, ha, pertanto, con la Sentenza in commento, rigettato il ricorso presentato e confermato la legittimità dell’azione dell’Amministrazione procedente.

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