Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Appalti: obbligatoria l’indicazione del C.i.g. nei bandi di gara


Consiglio di Stato, Sent. n. 3685/09
di Chiara Zaccagnini

Le stazioni appaltanti devono indicare nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (C.I.G.), che viene attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.


Inoltre, le stazioni appaltanti ed i partecipanti alle gare, sottoposti al controllo dell’Autorità, sono tenuti al pagamento della contribuzione, che è condizione di ammissibilità alla procedura di selezione.
Questi i principi affermati dal Consiglio di Stato, nella Sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una Cooperativa avverso gli atti di gara di un Comune.
Nel caso di specie, l’Ente aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare.
Al momento dell’apertura dei plichi, relativi alla busta “A”, contenente la documentazione per l’ammissione alla gara, l’Ente aveva escluso una sola partecipante ed ammesso tutte le altre.
Nel corso della medesima seduta, il rappresentante di una delle ditte ammesse ha dichiarato che le altre partecipanti non avevano provveduto al pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza, richiesto come requisito di ammissione.
La stessa ditta ha così richiesto all’Autority un parere in merito e la stessa ha affermato che il versamento di tale contributo costituisce condizione di ammissibilità e l’omesso pagamento è causa di esclusione dalla gara.
Inoltre, ha affermato che tutti i contraenti dovevano aver provveduto al pagamento, anche in assenza di una previsione specifica nel bando di gara.
La Commissione di gara, adeguandosi alla Determinazione dell’Autorità, aveva così escluso tutti i partecipanti che avevano omesso il pagamento del contributo, ammesso soltanto la ditta che aveva ottemperato a tale dovere e, valutata l’offerta dell’unica concorrente, aveva aggiudicato l’appalto a quest’ultima.
Il parere dell’Autorità e gli atti dell’Ente sono stati impugnati dalla ricorrente, in quanto il bando non riportava il CIG.
La stessa infatti ha sostenuto che, in mancanza di tale codice, i concorrenti non avevano potuto effettuare il pagamento all’Autority e la loro esclusione, pertanto, era illegittima.
Il Tar, in primo grado, ha accolto il ricorso ed annullato gli atti di gara e il Consiglio di Stato ha confermato quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo.
I Giudici hanno, infatti, affermato che, ai sensi dell’art. 8, comma 12, del Dlgs. n. 163/06, l’obbligo della contribuzione grava su tutte le procedure di gara, comprese quelle di appalti di servizi.
Anche se l’obbligo di tale versamento non è espressamente previsto dall’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/05, si evince dal complesso di regole fissate dalla Delibera dell’Autorità per la Vigilanza, ed è stato inserito dalla Corte Costituzionale nella categoria delle entrate tributarie statali, derivanti dalla situazione in cui si trova l’Ente per effetto della sua attività.
La violazione di tali regole, non sanabili a posteriori, travolge l’intera procedura di gara.
L’omessa comunicazione, da parte della Stazione appaltante, della procedura di gara al sistema informativo dell’Autorità, determinando la non attribuzione del C.i.g, non ha permesso alle partecipanti di versare il contributo a proprio carico, non essendo riportato nell’avviso e/o nella lettera di avviso.
Questa inosservanza ha determinato un’erronea percezione, da parte delle ditte, della documentazione necessaria per la partecipazione alle procedure di gara.
Il Consiglio di Stato ha così annullato il bando di gara, in quanto la stazione appaltante non aveva ottenuto il CIG da parte dell’Autorità, determinando un’erronea percezione da parte dei concorrenti, da cui è derivata l’esclusione di quattro partecipanti su cinque, con evidente alterazione delle garanzie di concorrenza e di parità di partecipazione.
La legge prevede che, nello svolgimento del procedimento di emanazione del bando di gara e della presentazione delle offerte, la stazione appaltante debba indicare negli atti di gara il CIG e l’indicazione del contributo, che gli interessati sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la Vigilanza dei lavori pubblici, e di cui devono fornire copia al momento della presentazione dell’offerta.
L’attribuzione di tale Codice è condizione essenziale, non solo per la validità del bando di gara, in quanto identifica la specifica procedura a cui si intende partecipare, ma costituisce anche prova del versamento stesso, da parte della stazione appaltante, prescritta a pena d’inammissibilità della domanda.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni