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Diritto di accesso: è possibile accedere ai documenti che contengono anche le informazioni relative ai soggetti che presentano denunce o esposti


Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 3081/09
di Chiara Zaccagnini

Colui che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di verifica da parte del Comune, a cominciare dagli atti d’iniziativa e di preiniziativa, quali denunce o esposti.


Questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato nella Sentenza in commento, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da un cittadino contro il Comune.
Nel caso di specie, un cittadino era stato sottoposto ad accertamento edilizio, a seguito di un istanza presentata da privati, e il Comune non aveva riscontrato nessun illecito.
Successivamente, lo stesso aveva presentato richiesta di accesso ai documenti relativi all’accertamento subito, compresi quelli contenenti le informazioni sul soggetto istante.
Il Comune aveva fornito la documentazione richiesta, privandola dei nominativi dell’esponente e del verbalizzante. Avverso tale risposta fornita dall’Ente, l’interessato aveva presentato riscorso al Tar, il quale l’aveva respinto.
Il Giudice in primo grado aveva ritenuto prevalente la tutela della riservatezza degli istanti, confermando quanto evidenziato dal Comune, che aveva ritenuto di non poter fornire quanto chiesto con modalità diverse da quella utilizzata, in quanto non ravvisava, per il destinatario dell’accertamento, la necessità di conoscere il nominativo dell’esponente, salvo che non sussistessero in capo al soggetto particolari esigenze allo scopo di difendere i propri interessi giuridici.
Il Consiglio di Stato ha invece accolto il ricorso, ritenendo che la volontà di difendersi, manifestata dal ricorrente, non poteva essere ritenuta pretestuosa ed immotivata, in quanto la formula utilizzata dallo stesso nell’istanza di accesso si sostanziava in una clausola sufficiente a rendere apprezzabile l’esistenza della situazione legittimante e la funzionalità del documento richiesto alla tutela della medesima.
I Giudici Amministrativi hanno chiarito che la valutazione della richiesta di accesso è svincolata dal potere di sindacare l’utilizzabilità degli atti richiesti per la proposizione di eventuali domande giudiziali, dovendosi escludere che il Legislatore abbia inteso attribuire all’Amministrazione il potere di operare una sorta di giudizio anteriore in merito all’utilizzabilità della documentazione e con riguardo alla fondatezza della pretesa, che spetta soltanto al Giudice adito.
Certamente, non si può escludere che l’immediata comunicazione del nominativo del denunciante potrebbe avere riflessi negativi sullo sviluppo dell’istruttoria.
Per questo, però, non è legittimo il diniego della richiesta d’accesso, ma è corretto differire tale conoscenza al momento in cui il procedimento ispettivo-disciplinare si sia definitivamente concluso.

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